IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 che disciplina l'attivita'
sementiera  ed  in  particolare  gli  articoli 19  e 24 che prevedono
l'istituzione  obbligatoria,  per  ciascuna  specie  di  coltura, dei
registri  di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione
delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche»,  in  particolare 1'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo  a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2005 con il quale la varieta'
di  barbabietola  da  zucchero denominata «Genio» e' stata cancellata
dal   registro   delle   varieta'   di  specie  agrarie  per  mancata
presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione;
  Vista  la richiesta presentata in data 1° dicembre 2005 dalla ditta
A.  Dieckmann  Heimburg  Saatzucht  intesa  ad  ottenere  un  periodo
transitorio  per  la  certificazione  e  la commercializzazione delle
sementi   delle  varieta'  di  barbabietola  da  zucchero  denominata
«Genio»;
  Visto  l'art. 17-bis, quinto comma del decreto del Presidente della
Repubblica   8 ottobre  1973,  n.  1065,  inserito  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  18 gennaio  1984,  n.  27, e da ultimo
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001,
n. 322, che stabilisce, per le varieta' per le quali l'iscrizione non
e'  stata rinnovata, un periodo transitorio per la certificazione, il
controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e
la  commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che
si  protragga  fino  al  30 giugno  del  terzo  anno  successivo alla
scadenza dell'iscrizione;
  Considerato  che  la  Commissione  Sementi di cui all'art. 19 della
legge  n.  1096/1971  nella  riunione  del 10 aprile 2006 ha espresso
parere  favorevole  all'accoglimento  della  richiesta della societa'
Interstate Seed Co.;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  la  varieta'  di  girasole  denominata  «Isar», cancellata dal
registro  nazionale  delle  varieta'  di  specie  agrarie con decreto
ministeriale del 27 marzo 2006, le sementi possono essere certificate
e commercializzate fino al 30 giugno 2008.
  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 maggio 2006
                                      Il direttore generale: La Torre

Avvertenza:
    Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di  legittimita'  da  parte  della  Corte  dei  conti,  art. 3, legge
14 gennaio  1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio
centrale  del  bilancio  del Ministero dell'economia e delle finanze,
art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.