IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
           per l'universita', l'alta formazione artistica
          musicale e coreutica e per la ricerca scientifica
                            e tecnologica
  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita', e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareti conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto  «Modificazioni  ed  integrazioni alle ordinanze ministeriali
30 dicembre   1999  e  16 luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto  il  decreto in data 30 maggio 2002, con il quale 1'«Istituto
O.M. Associazione per la medicina e la psicologia umanistica - Scuola
di  formazione  in psicoterapia transpersonale» e' stato abilitato ad
istituire   e   ad   attivare,   nella   sede  di  Milano,  corsi  di
specializzazione  in  psicoterapia  ai sensi del regolamento adottato
con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;
  Vista l'istanza del 5 aprile 2006 con la quale il predetto istituto
chiede  l'autorizzazione  a  cambiare  la denominazione suindicata in
«Scuola di formazione in psicoterapia transpersonale»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'«Istituto  O.M.  Associazione  per  la  medicina  e la Psicologia
Umanistica  -  Scuola  di formazione in psicoterapia transpersonale»,
abilitato  con  decreto  in  data  30 maggio  2002, ad istituire e ad
attivare,   nella  sede  di  Milano,  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia   ai   sensi   del   regolamento  adottato  con  decreto
ministeriale  11 dicembre  1998, n. 509, e' autorizzato a cambiare la
denominazione    in    «Scuola    di   formazione   in   psicoterapia
transpersonale».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 aprile 2006
                             Il Capo del Dipartimento: Rossi Bernardi