Alle imprese interessate
                                  Alle banche concessionarie
                                  Agli istituti collaboratori
                                  Alla Cassa depositi e prestiti
                                  All'A.B.I.
                                  All'ASS.I.LEA.
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confapi
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla Confesercenti
                                  All'ANCE
                                  Al  Comitato di coordinamento delle
                                  confederazioni artigiane
  Con  decreto  1° marzo 2006 e' stata approvata la graduatoria delle
iniziative  ammissibili  alle agevolazioni previste dal secondo bando
di attuazione della misura 2.1.a, Pacchetto integrato di agevolazioni
- PIA Innovazione del P.O.N. «Sviluppo imprenditoriale locale».
  Ai sensi di tale decreto, le iniziative agevolabili di cui all'art.
3,  commi 1,  2  e  3,  fatto  salvo  quanto  indicato  ai fini della
concessione   delle   agevolazioni   previste  per  le  attivita'  di
industrializzazione,   possono   ottenere   le  agevolazioni  per  le
attivita'  di  sviluppo  precompetitivo  nella forma di finanziamento
agevolato  a  valere  sulle  risorse  del  fondo rotativo, denominato
«Fondo  rotativo  per il sostegno alle imprese e agli investimenti in
ricerca», costituito presso Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi
dell'art.  1,  comma  354  della  legge  30  dicembre  2004,  n. 311,
eventualmente integrato da un contributo alla spesa.
  Il  predetto  finanziamento agevolato e' concesso, nei limiti e con
le  modalita'  previste  dal  decreto  del  Ministro  delle attivita'
produttive  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
1°   febbraio   2006,  previa  specifica  richiesta  che  le  imprese
interessate,  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del suddetto decreto 1°
marzo  2006,  trasmettono secondo le indicazioni fornite con apposita
circolare ministeriale.
  Con  la  presente  circolare  si forniscono le suddette indicazioni
nonche'   ulteriori   precisazioni   in   merito  alle  modalita'  di
concessione del finanziamento agevolato:
    1. Ai  sensi  dell'art.  3,  commi 1,  2 e 3 del decreto 1° marzo
2006,  per  le  iniziative  in graduatoria in posizione non utile per
fruire delle agevolazioni previste dalla circolare del Ministro della
attivita'  produttive  n.  646130  del 28 aprile 2004, possono essere
concesse   le  agevolazioni  riguardanti  le  attivita'  di  sviluppo
precompetitivo  nella  misura e con le modalita' previste dal decreto
interministeriale  1° febbraio  2006. Per tali iniziative puo' essere
concesso  un  finanziamento agevolato di importo massimo pari all'81%
dei costi ammessi.
    2.   L'agevolazione   complessiva   derivante  dal  finanziamento
agevolato   e'  ricompresa  nell'equivalente  sovvenzione  lordo  (di
seguito  «ESL»)  ponderale  del  25 per cento per i costi di sviluppo
precompetitivo e del 50 per cento per i costi di ricerca industriale,
come stabilito dall'art. 4, comma 1, delle direttive FIT.
    3.  Il  finanziamento  agevolato  puo'  essere  integrato  da  un
contributo  alla  spesa  pari  al valore necessario al raggiungimento
della  predetta  percentuale  ESL  e comunque non superiore al 10 per
cento dei costi ammessi.
  Nel merito si precisa che:
    a)  Ai  fini  della  concessione del finanziamento agevolato deve
sussistere  un  finanziamento ordinario bancario, a tasso di mercato,
destinato  alla copertura finanziaria dei costi ammessi, nella misura
minima  del  9%  dei  costi ammessi medesimi, concesso da banche (nel
seguito  «Soggetto  finanziatore»)  che  sottoscrivono  uno specifico
accordo  con Cassa depositi e prestiti S.p.A. ed il correlato mandato
interbancario   sulla   base   delle   disposizioni  contenute  nella
convenzione  stipulata  ai  sensi  della  delibera  CIPE  n.  76  del
15 luglio 2005.
    b)  Il  finanziamento  con  capitale  di  credito,  composto  dal
finanziamento agevolato e dal corrispondente finanziamento ordinario,
non   puo'  comunque  essere  superiore  al  90%  dei  costi  ammessi
complessivi.
    c)  Il  finanziamento  agevolato  ha una durata, decorrente dalla
data di emanazione del decreto di concessione delle agevolazioni, non
superiore a 10 anni e non inferiore a 7 anni, ivi compreso un periodo
di  preammortamento  fino  a  4  anni  commisurato  alla  durata  del
programma di investimenti.
    d)  Il  rimborso  del  finanziamento agevolato avviene secondo un
piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti
il  30 giugno  e  il  31 dicembre  di  ogni  anno.  Gli  interessi di
preammortamento  sono  corrisposti  alle  medesime scadenze. Il tasso
agevolato  da applicare al finanziamento e' pari allo 0,50% annuo. La
somma  del  finanziamento agevolato, del corrispondente finanziamento
bancario  e  dell'eventuale  contributo alla spesa di cui all'art. 5,
comma 4  del  decreto  1° febbraio  2006 non puo' essere superiore al
totale dei costi ammessi.
    4.  Ai  fini  della  concessione  delle agevolazioni ai sensi del
decreto  1° marzo  2006,  le imprese interessate di cui al precedente
punto  1,  trasmettono al Ministero delle attivita' produttive e, per
conoscenza   al   Soggetto   convenzionato,  entro  15  giorni  dalla
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana
della   presente   circolare  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  una  specifica  richiesta,  secondo  lo  schema  di cui
all'allegato  1,  indicando, in particolare, il Soggetto finanziatore
prescelto  dall'impresa  per  la valutazione del merito di credito ai
sensi  dell'art. 8, comma 2 del decreto 1° febbraio 2006. Il Soggetto
finanziatore  puo'  coincidere con il medesimo Soggetto convenzionato
che ha istruito la domanda di agevolazioni.
    5.  Qualora  il  Soggetto  finanziatore  sia diverso dal Soggetto
convenzionato  che  ha istruito la domanda di agevolazioni, l'impresa
interessata puo' richiedere al competente ufficio del Ministero delle
attivita'  produttive,  la  documentazione  riguardante l'istruttoria
operata  dal  Soggetto  convenzionato; tale documentazione sara' resa
disponibile   entro  5  giorni  dalla  presentazione  della  relativa
richiesta.  L'impresa fornisce al Soggetto finanziatore prescelto, ai
sensi  dell'art.  8,  comma 3  del  decreto  1° febbraio  2006, detta
documentazione   nonche'   tutti   gli   elementi  necessari  per  la
valutazione  del  merito  di  credito  al  fine  dell'adozione  della
delibera  di  finanziamento  bancario.  Entro 45 giorni dalla data di
ricevimento  della  richiesta  di  cui al comma 4, pena la decadenza,
l'impresa  trasmette  al  Soggetto  convenzionato la comunicazione di
esito  della  delibera  di finanziamento bancario, redatta secondo lo
schema  allegato  alla  predetta convenzione stipulata ai sensi della
delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005.
    6.  Entro  5  giorni  dalla  data  di acquisizione della suddetta
comunicazione, il Soggetto convenzionato comunica alla Cassa depositi
e  prestiti  S.p.A.  ed  al  Soggetto agente la delibera del Soggetto
finanziatore  accettata  dal  Soggetto beneficiario. Cassa depositi e
prestiti  S.p.A.,  entro  15  giorni  dal  ricevimento della predetta
comunicazione,   comunica   al   Soggetto  convenzionato  l'eventuale
avvenuta  adozione  della  delibera di finanziamento; a seguito della
delibera  del  singolo  Finanziamento  agevolato  da  parte  di Cassa
depositi e prestiti S.p.A., il Soggetto convenzionato provvede, entro
i  successivi 5 giorni, a trasmetterne il relativo esito al Ministero
delle   attivita'   produttive,   al  fine  della  concessione  delle
agevolazioni, nonche' al Soggetto agente.
    7.  Il  Ministero  delle attivita' produttive emana il decreto di
concessione  dell'agevolazione  indicando la misura del contributo in
conto  capitale  e  del  finanziamento agevolato, entro 15 giorni dal
ricevimento  degli  esiti di cui al punto 6, e trasmette lo stesso al
Soggetto   beneficiario   per   la   sottoscrizione.  Il  decreto  di
concessione  condiziona  l'erogazione del contributo alla stipula del
contratto  di  finanziamento. Copia del predetto decreto e' trasmessa
al Soggetto convenzionato che ne cura, nel caso, il conseguente invio
al Soggetto agente.
    8.  Il  contratto  di  finanziamento,  relativo  sia  alla  quota
agevolata che a quella ordinaria, e' stipulato - successivamente alla
concessione  delle  agevolazioni  ed  entro  60  giorni dalla data di
ricevimento del decreto di concessione da parte dell'impresa, pena la
decadenza  della richiesta - tra l'impresa beneficiaria e il Soggetto
agente.  La  stipula  del  contratto di finanziamento e' perfezionata
sulla   base   dell'avvenuta   conferma,   da   parte   del  Soggetto
finanziatore, dell'accordo e del mandato interbancario previsti dalla
predetta convenzione.
      Roma, 27 aprile 2006
           Il Ministro delle attivita' produttive Scajola