IL   CAPO  DIPARTIMENTO  per  la  sanita'  pubblica  veterinaria,  la
              nutrizione e la sicurezza degli alimenti
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto   27   luglio   1934,   n.  1265  e  successive  modifiche  o
integrazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320;
  Vista  la  legge  23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11
marzo 1974, n. 101;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7;
  Vista  la  decisione  del  Consiglio  90/424/CEE del 26 giugno 1990
relativa a talune spese del settore veterinario;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione
delle  direttive  n.  81/851/CEE,  n.  81/852/CEE,  n. 87/20/CEE e n.
90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;
  Visto  il  decreto  7  luglio  1992  per  la produzione, acquisto e
distribuzione  di  antigene  e vaccino per la profilassi immunizzante
obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza;
  Visto  il  decreto  legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico
delle  disposizioni  in  materia  di  appalti pubblici e forniture in
attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche,  recante  norme  sul  riordino della disciplina in materia
sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 febbraio  1993, n. 66, attuativo
della  direttiva  90/677/CEE  e n. 92/18/CEE in materia di medicinali
veterinari  e  disposizioni  complementari per i medicinali ad azione
immunologica;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al
riordino   degli   istituti   zooprofilattici  sperimentali  a  norma
dell'art.  l,  comma 1,  lettera  h), della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
363,   concernente  il  regolamento  di  attuazione  della  direttiva
91/685/CEE recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce
misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
  Considerato  che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei
prodotti immunizzanti gravano, per il corrente esercizio finanziario,
sul capitolo 4121 del bilancio del Ministero della salute;
  Considerato  che  al  fine  di  assicurare un uniforme e tempestivo
approvvigionamento  delle quantita' necessarie di vaccini o antigeni,
occorre  stabilire  le  quantita'  di vaccini e antigeni che dovranno
essere   prodotte   dagli   istituti   zooprofilattici   sperimentali
incaricati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le regioni e province autonome, in conformita' alle disposizioni di
cui  all'art.  7  della  legge  23 dicembre  1978,  n. 833, prowedono
all'acquisto  e  alla  distribuzione  dei  vaccini occorrenti per gli
interventi  di  profilassi  obbligatoria nei confronti delle malattie
infettive  e  diffusive  degli  animali  con  i  fondi  alle medesime
assegnati sul Fondo sanitario nazionale - cap. 2700 del Ministero del
tesoro - esercizio finanziario 2006.
  A  tale scopo, a prescindere dalle scorte di cui al successivo art.
2,  le  regioni  e  province autonome, nei casi in cui sia necessario
ricorrere  all'approvvigionamento  di vaccini prodotti dagli istituti
zooprofilattici  sperimentali,  possono  provvedere  alla  stipula di
contratti  d'acquisto  con  gli  stessi  definendo  il numero di dosi
necessarie e i tempi di consegna delle stesse.