IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione
della   direttiva   89/398/CEE,  concernente  i  prodotti  alimentari
destinati ad una alimentazione particolare;
  Visto   il   decreto  del  Ministro  della  sanita'  8 giugno  2001
«Assistenza  sanitaria  integrativa relativa ai prodotti destinati ad
una alimentazione particolare»;
  Vista  la  legge 4 luglio 2005, n. 123 «Norme per la protezione dei
soggetti  malati  di celiachia» e in particolare l'art. 4 «Erogazione
dei prodotti senza glutine», commi 1 e 2;
  Considerato  che  e'  opportuno  rendere  uniformi  le modalita' di
erogazione  dei prodotti dietetici senza glutine al fine di garantire
i livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale e
di contenere i costi per il Servizio sanitario nazionale;
  Considerato  che  in una dieta equilibrata, i carboidrati includono
quelli  complessi  naturalmente privi di glutine provenienti da riso,
patate, mais e legumi, nonche' quelli derivati da grano, orzo, segale
e avena provenienti da pane, pasta e farina e gli zuccheri semplici;
  Considerato che il fabbisogno calorico giornaliero riconducibile ai
carboidrati  deve  essere  almeno  del  55%  dell'apporto  energetico
totale,  come  confermato  dal  rapporto  dell'OMS e della FAO «Diet,
nutrition  and  prevention  of  chronic  diseases»  (2003), inclusi i
carboidrati  complessi  naturalmente  privi di glutine provenienti da
riso, patate, mais e legumi;
  Considerato  che  i tetti di spesa fissati dal decreto del Ministro
della sanita' 8 giugno 2001 derivavano dai prezzi al consumo rilevati
dei  prodotti  dietetici di base e in particolare: per 1 kg di pane o
di  pasta  il  prezzo di riferimento e' stato individuato in " 20.000
(Euro 10,33), per 1 kg di farina in " 15.000 (Euro 7,75);
  Considerato  che risulta da una verifica effettuata che i prezzi al
consumo di pane, pasta e farina rilevati nel 2001 sono ancora attuali
e  che  i  fabbisogni  calorici  per  la  popolazione italiana per le
diverse  fasce  d'eta  stabiliti  dai  LARN  (Livelli  di  Assunzione
Raccomandati  di Energia e Nutrienti per la popolazione italiana) nel
1996 dovranno essere aggiornati;
  Considerato   che   dal   2001   sono   stati   notificati  per  la
commercializzazione  una  serie  di nuovi prodotti senza glutine gia'
pronti  per  il  consumo  che tengono conto delle mutate abitudini di
preparazione  degli  alimenti,  anche in relazione ai mutati stili di
vita;
  Ribadendo  l'opportunita' di prevedere tetti di spesa differenziati
per fasce d'eta' e di sesso;
  Acquisito  il  parere  della Conferenza Stato-Regioni, ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Erogazione
  1.  Ai  soggetti  affetti  da  celiachia e' riconosciuto il diritto
all'erogazione  gratuita  dei  prodotti  dietetici  senza glutine, ai
sensi dell'art. 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123.