IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  l'art.  39,  comma 4-bis  della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
introdotto dall'art. 1-quinquies del decreto-legge 14 settembre 2004,
n. 241, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;
  Vista  la  direttiva  generale  per l'attivita' amministrativa e la
gestione  relativa  all'anno  2005,  emanata il 18 febbraio 2005, che
individua  tra  le  priorita'  politiche, gli obiettivi e i risultati
attesi  dall'azione  del  Ministero  dell'interno, in coerenza con il
programma  di  Governo,  l'obiettivo  operativo di cui al punto E.3.4
teso  a  reingegnerizzare  la  procedura  di  rilascio  o rinnovo dei
permessi di soggiorno;
  Ritenuto di dare attuazione all'obiettivo operativo di cui al punto
E.3.4  della citata direttiva generale 2005 attraverso l'applicazione
di  nuovi e piu' rispondenti modelli operativi in grado di soddisfare
le esigenze di semplificazione dei procedimenti amministrativi;
  Considerato  che  i  componenti  Dipartimenti  dell'amministrazione
dell'interno, al fine di pervenire allo snellimento delle procedure e
alla  riduzione  dei  tempi  di rilascio e di rinnovo dei permessi di
soggiorno e delle carte di soggiorno, hanno elaborato un progetto che
prevede  la  stipula  di  intese di collaborazione con l'Associazione
Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e gli Istituti di patronato, nonche'
una  convenzione  con  Poste  Italiane  S.p.A., al fine di perseguire
economie funzionali nello svolgimento delle attivita' amministrative,
realizzando altresi' un migliore utilizzo delle risorse disponibili;
  Ritenuto  di  adottare  il decreto ministeriale previsto dal citato
art. 39, comma 4-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con il quale
stabilire  l'importo  dell'onere  a  carico  dell'interessato  per il
rilascio   dei   documenti   richiesti,   sulla   base   dei  servizi
amministrativi ed informatici individuati nel citato progetto;
                              Decreta:
  1. Il costo del servizio a carico del richiedente, per le procedure
relative  al  rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno e delle
carte  di  soggiorno, mediante la stipula di intese e convenzioni con
concessionari  di  pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per
la   raccolta   e  l'inoltro  ai  competenti  uffici  delle  domande,
dichiarazioni  o  atti  dei  privati,  nonche'  per lo svolgimento di
operazioni  preliminari  all'adozione  dei  provvedimenti  richiesti,
previa  identificazione  del richiedente e per l'eventuale inoltro ai
privati   interessati   dei  provvedimenti  o  atti  conseguentemente
rilasciati, e' fissato in trenta euro.
  2. Il servizio decorre dall'entrata in vigore del presente decreto.
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 ottobre 2005
                                                  Il Ministro: Pisanu