IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Vista  la  legge 3 dicembre 1999, n. 493, concernente «Norme per la
tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione
contro gli infortuni domestici»;
  Visto  l'art.  7, comma 5, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, che
prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito
il  parere del comitato amministratore del Fondo di cui all'art. 10 e
con  le  altre  modalita'  di  cui all'art. 11, comma 3, della citata
legge  accerta  se  l'equilibrio  finanziario  ed economico del Fondo
consente  l'inclusione  nell'assicurazione  dei  casi  di  infortunio
mortale  e,  in  caso  affermativo,  adotta  con  proprio  decreto  i
provvedimenti necessari;
  Visto   il   decreto  ministeriale  15 settembre  2000  concernente
«Assicurazione    contro   gli   infortuni   in   ambito   domestico.
Individuazione  dei  requisiti  delle  persone  soggette  all'obbligo
assicurativo» e il decreto ministeriale 15 settembre 2000 concernente
«Modalita'  di  attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in
ambito domestico»;
  Visto  il  testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro   e  le  malattie  professionali  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30 giugno  1965, n. 1124, e successive
modificazioni  ed  integrazioni  intervenute  alla data di entrata in
vigore  della  legge  3 dicembre  1999, n. 493, di seguito denominato
testo unico;
  Vista   la   delibera  n.  8  del  26 novembre  2004  del  comitato
amministratore del Fondo, trasmessa con nota del 25 gennaio 2005, con
la  quale,  tra  l'altro,  si  propone  l'estensione  della copertura
assicurativa ai casi di infortunio mortale;
  Viste  la  nota  dell'INAIL  n.  406/05 del 3 febbraio 2005, con la
quale si illustra l'andamento dell'assicurazione contro gli infortuni
domestici, anche in relazione ai risultati di bilancio al 31 dicembre
2003,  la  relazione tecnica della consulenza statistico - attuariale
dell'INAIL  e  la nota dell'Istituto medesimo n. 4120/2005/3.9.7. del
10 ottobre  2005,  con la quale vengono forniti ulteriori elementi al
riguardo;
  Rilevato  dalla  documentazione  fornita  dall'INAIL  che  vi e' un
consistente  avanzo  economico di gestione dovuto allo squilibrio tra
le  uscite  per le prestazioni erogate e le entrate relative ai premi
introitati;
  Ritenuto  che  vi  siano  le  condizioni per estendere la copertura
assicurativa ai casi di infortunio mortale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
             Estensione dell'oggetto dell'assicurazione
  1.   L'assicurazione  contro  gli  infortuni  in  ambito  domestico
comprende  i  casi  di  infortunio  avvenuti,  per  causa  violenta o
virulenta,  in occasione e a causa di lavoro nel suddetto ambito, che
abbiano per conseguenza la morte.