IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visti i decreti 10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 3 maggio 2005, 1° settembre 2005 e 18 gennaio 2006, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P., con decreto del 3 luglio 2001, e' stata prorogata fino al 2 giugno 2006; Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 5 maggio 2005, protocollo numero 62146; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 3 luglio 2001; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P., con sede in Olmedo (Sassari), localita' Bonassai, con decreto 3 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fiore Sardo» registrata con il Regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con decreti 10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 3 maggio 2005, 1° settembre 2005 e 18 gennaio 2006, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 giugno 2006.