IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti i decreti 10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005,
3  maggio  2005,  1° settembre 2005 e 18 gennaio 2006, con i quali la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo denominato O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo
sui  formaggi sardi a D.O.P., con decreto del 3 luglio 2001, e' stata
prorogata fino al 2 giugno 2006;
  Considerato  che  il  predetto  organismo non ha ancora adeguato in
modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione
di  origine  protetta  «Fiore  Sardo», allo schema tipo di controllo,
trasmessogli  con  nota  ministeriale  del  5 maggio 2005, protocollo
numero 62146;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 3 luglio 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  O.C.P.A.  -  Organismo
consortile  per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P., con sede in
Olmedo  (Sassari),  localita' Bonassai, con decreto 3 luglio 2001, ad
effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fiore
Sardo»  registrata  con  il Regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno
1996,  gia'  prorogata con decreti 10 giugno 2004, 28 settembre 2004,
20  gennaio 2005, 3 maggio 2005, 1° settembre 2005 e 18 gennaio 2006,
e'  ulteriormente  prorogata  di  centoventi  giorni a far data dal 2
giugno 2006.