IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art.  17,  comma  1,  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.
510/2006,  che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di
entrata  in  vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del
Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del
Regolamento  (CE)  n.  2400/1996,  sono  automaticamente iscritte nel
«registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette»;
  Visto  l'art.  10  del  predetto  Regolamento (CE) numero 510/2006,
concernente i controlli;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le
altre,  della  indicazione  geografica  protetta  «Asparago  Verde di
Altedo»;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto il decreto 6 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  150 del 1° luglio 2003, con il quale
l'organismo  Check  Fruit  S.r.l.,  con  sede  in Bologna, via Cesare
Boldrini  n. 24, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla
indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo»;
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  6  giugno  2003,  data  di emanazione del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  indicazione geografica protetta «Asparago
Verde di Altedo» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della
predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa.
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
Check  Fruit  S.r.l., con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24,
con   decreto   6  giugno  2003,  ad  effettuare  i  controlli  sulla
indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo» registrata
con  Regolamento  (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, e' prorogata di
centoventi giorni a far data dal 5 giugno 2006.