IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto l'art. 10 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli; Visto il Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso»; Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 12 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 2 luglio 2003, con il quale l'organismo CSQA - Certificazioni Srl con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso»; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente dal 12 giugno 2003, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa. Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo CSQA - Certificazioni Srl con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 6 giugno 2003, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» registrata con Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 giugno 2006.