IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art.  17,  comma  1,  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.
510/2006,  che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di
entrata  in  vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del
Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del
Regolamento  (CE)  n.  2400/1996,  sono  automaticamente iscritte nel
«registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette»;
  Visto   l'art.  10  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.  510/2006,
concernente i controlli;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le
altre,  della  indicazione  geografica  protetta  «Radicchio Rosso di
Treviso»;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto   il  decreto  12  giugno  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 151 del 2 luglio 2003, con il
quale  l'organismo  CSQA  -  Certificazioni  Srl  con  sede in Thiene
(Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad effettuare i
controlli  sulla  indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di
Treviso»;
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  12  giugno  2003,  data di emanazione del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la indicazione geografica protetta «Radicchio
Rosso  di  Treviso»  anche  nella  fase intercorrente tra la scadenza
della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa.
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo CSQA
-  Certificazioni Srl con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n.
74,  con  decreto  6  giugno  2003,  ad  effettuare i controlli sulla
indicazione   geografica   protetta   «Radicchio  Rosso  di  Treviso»
registrata  con  Regolamento  (CE)  n. 1263/96 del 1° luglio 1996, e'
prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 giugno 2006.