IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art.  17,  comma  1,  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.
510/2006,  che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di
entrata  in  vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del
Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del
Regolamento  (CE)  n.  2400/1996,  sono  automaticamente iscritte nel
«registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette»;
  Visto  l'art.  10  del  predetto  Regolamento (CE) numero 510/2006,
concernente i controlli;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n. 1107/96 del 12 giugno 2006, con il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le
altre,    della   indicazione   geografica   protetta   «Cappero   di
Pantelleria»;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto   il  decreto  10  giugno  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 149 del 30 giugno 2006, con il
quale  la  Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
di  Trapani,  con  sede  in  Trapani,  corso  Italia  n. 30, e' stata
designata   quale  autorita'  pubblica  incaricata  ad  effettuare  i
controlli   sulla   indicazione   geografica   protetta  «Cappero  di
Pantelleria»;
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  10  giugno  2003,  data di emanazione del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente la indicazione geografica protetta «Cappero di
Pantelleria»  anche  nella  fase  intercorrente tra la scadenza della
predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa.
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  alla  Camera di commercio, industria,
artigianato  ed  agricoltura  di  Trapani, con sede in Trapani, corso
Italia  n.  30, con decreto 10 giugno 2003, ad effettuare i controlli
sulla  indicazione  geografica  protetta  «Cappero  di  Pantelleria»,
registrata  con  Regolamento  (CE)  n. 1107/96 del 12 giugno 2006, e'
prorogata di centoventi giorni a far data dal 9 giugno 2006.