IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  1993, n. 96, relativo al
trasferimento   delle   competenze   gia'   attribuite  ai  soppressi
Dipartimento  per  il  Mezzogiorno  e Agenzia per la promozione dello
sviluppo  del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata
legge n. 488/1992;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modifiche,  sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e,  in
particolare,  l'art.  27  che istituisce il Ministero della attivita'
produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001,
n.  175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento
della  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e, in particolare,
l'art.  2  sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art.
28 del decreto legislativo n. 300/1999;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche
al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
  Visto  l'art. 67, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(Legge  finanziaria 2002) che prevede che i finanziamenti revocati da
questo Comitato ad iniziative di programmazione negoziata nel settore
agroalimentare  e  della  pesca  siano  assegnati al finanziamento di
nuovi  patti  territoriali  e  contratti  di programma riguardanti il
medesimo settore;
  Visto  l'art.  61,  comma 10,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Legge  finanziaria  2003)  che prevede che le economie derivanti dai
provvedimenti  di  revoca  delle  agevolazioni  di  cui alla legge n.
488/1992  siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di
nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata
a  aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15%
sia  riservato  alle aree sottoutilizzate del centro-nord, ricomprese
nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del
trattato C.E., nonche' nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;
  Visto  il  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,  convertito, con
modificazioni,  nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e ulteriormente
modificato  dall'art.  10  del  decreto legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 17 agosto 2005, n. 168,
che  all'art.  8,  comma 3  stabilisce che la riforma degli incentivi
introdotta  dai  commi 1  e 2 dello stesso articolo, non si applica a
contratti  di  programma  per  i  quali  il Ministero delle attivita'
produttive abbia presentato a questo Comitato la proposta di adozione
della  relativa  delibera  di  approvazione,  alla data di entrata in
vigore  del  decreto  di  cui  al  comma 2  e, comunque, non oltre il
30 settembre  2005,  e  per  un  importo  di  contributi  statali non
superiore a 400 milioni di euro, che determinino erogazioni nell'anno
2005 non superiori a 40 milioni di euro;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo
rurale,  che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare,
l'art.  55,  n.  4,  laddove  si  precisa  che rimangono in vigore le
direttive  del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di
elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma
dell'art.  21,  paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del
Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);
  Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel
settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n.
SG(2000)  D/102347,  (G.UC.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con
riferimento  alla  Carta  degli  aiuti  a  finalita' regionale per il
periodo  2000-2006,  comunica  gli  esiti favorevoli dell'esame sulla
compatibilita'  rispetto  alla  parte  della  Carta  che  riguarda le
regioni  italiane  ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a)
del trattato C.E.;
  Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000,
trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte
della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo
2000-2006  che  riguarda  le  aree  ammissibili  alla  deroga  di cui
all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n.
SG(2000)   D/105754,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha
autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n.
488/1992,  per  il  periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello
stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione
negoziata;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea del 13 marzo 2001
SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto
n.   729/A/2000,   relativo   all'estensione   all'agricoltura  degli
strumenti   previsti   dalla  programmazione  negoziata,  cosi'  come
modificato   dalla  decisione  del  27 febbraio  2002  C(2002)579fin,
relativa  all'aiuto  n.  30/2002 concernente gli aiuti a favore della
pubblicita' per i prodotti di cui all'allegato I del trattato;
  Vista  la  comunicazione della Commissione europea sulla disciplina
intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di
investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per
quanto riguarda gli obblighi di notifica;
  Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2,  del  decreto  legge n.
415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 488/1992,
approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   in  data  3 luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale  n.
163/2000 e successive modificazioni:
  Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n.
133,  recante  modificazioni  ed integrazioni al decreto ministeriale
20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto
ministeriale  31 luglio  1997,  n. 319, concernente le modalita' e le
procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in
favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Vista  la  circolare  esplicativa  n. 900315 del 14 luglio 2000 del
Ministro    dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,
concernente   le   sopra   indicate  modalita'  e  procedure  per  la
concessione   e   l'erogazione   delle  agevolazioni  alle  attivita'
produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;
  Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
92/1994),  riguardante  la disciplina dei contratti di programma e le
successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo
1997,  n.  29 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera
B)  della  delibera  11 novembre  1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n.
4/1999);
  Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale
n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei Patti territoriali
e  il  coordinamento  Governo,  regioni  e  province  autonome  per i
contratti di programma;
  Visto  l'art.  10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n.  173,  che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti,
criteri  e  modalita'  di  applicazione  anche alle imprese agricole,
della  pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai
relativi  consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203,
lettere d), e), f)«contratti di programma» della legge n. 662/1996;
  Vista  la  citata delibera n. 127/1998, che disciplina l'estensione
degli   strumenti   della   programmazione   negoziata   nei  settori
dell'agricoltura e della pesca;
  Visto  il  decreto  12 novembre  2003  del Ministro delle attivita'
produttive,  recante  modalita'  di  presentazione  della  domanda di
accesso  alla  contrattazione programmata e disposizioni in merito ai
successivi adempimenti amministrativi;
  Visto  il  decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle
attivita'  produttive  individua i requisiti e fornisce le specifiche
riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento,
nonche'  l'oggetto  di  detti  programmi ed i criteri di priorita' ai
fini della concessione delle agevolazioni;
  Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive
30 settembre  2005 (Gazzetta Ufficiale n. 251/2005), con il quale, in
riferimento al disposto di cui all'art. 67, commi 1 e 2, della citata
legge  n. 448/2001, viene destinata al finanziamento dei contratti di
programma nel settore agricolo la somma di 38.000.000 euro;
  Viste  le note n. 0010973 del 29 settembre 2005 del Ministero delle
attivita'  produttive  di  concerto  con il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali  e  n.  1.237.376  del  23 novembre  2005  del
Ministero   delle   attivita'  produttive,  con  le  quali  e'  stata
sottoposto  a  questo  Comitato la proposta di contratto di programma
presentata    dal   Consorzio   agroindustriale   aree   svantaggiate
piemontesi,  per il miglioramento dei processi produttivi nell'ambito
della filiera agoralimentare attraverso l'ammodernamento e il rinnovo
delle  strutture  e  degli  impianti  esistenti, da realizzarsi nelle
province   di   Vercelli,  Torino,  Alessandria,  Asti,  Cuneo,  aree
obiettivo 2 o phasing out Ob 2;
  Considerato  che  la regione Piemonte ha espresso il proprio parere
favorevole sulla localizzazione del contratto di programma proposto e
sulla  sua compatibilita' con la programmazione agricola regionale ed
ha   disposto   il   cofinanziamento,   con  fondi  regionali,  degli
investimenti  effettuati  nel  proprio  territorio  con  un  concorso
partecipativo  pari  al  20%  del  contributo complessivo, nel limite
massimo  di  7.000.000  euro  dell'ammontare pubblico concesso, fermi
restando  i  limiti  dei massimali di intensita' degli aiuti di Stato
previsti dalla vigente normativa comunitaria;
  Considerato  che  l'entita'  delle  agevolazioni concesse in deroga
all'applicazione  della succitata riforma degli incentivi e' relativa
a   una   determinata   percentuale   degli   investimenti  giudicati
ammissibili;
  Considerata  pertanto  l'opportunita' di rinviare ad una successiva
determinazione  di questo Comitato l'approvazione di una integrazione
delle  agevolazioni  per  la  restante  parte  degli investimenti, da
concedersi  secondo l'applicazione del nuovo regime di incentivazione
introdotto dai commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto legge n. 35/2005;
  Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
                              Delibera:
  1.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e'  autorizzato  a
stipulare,  entro  quattro  mesi  dalla  data  di pubblicazione della
presente   delibera   nella  Gazzetta  Ufficiale,  con  il  Consorzio
agroindustriale   aree   svantaggiate  piemontesi,  il  contratto  di
programma   inteso   all'attuazione   di   un   articolato  piano  di
investimenti per il miglioramento dei processi produttivi nell'ambito
della   filiera  agroalimentare  nel  territorio  delle  province  di
Vercelli,  Torino,  Alessandria,  Asti,  Cuneo,  aree  obiettivo  2 o
phasing  out  Ob 2. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito
indicati  e  con  le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative
nel  rispetto  delle  limitazioni imposte dall'Unione europea, verra'
trasmesso  in  copia  alla segreteria di questo Comitato entro trenta
giorni dalla stipula.
  1.1.  Gli  investimenti  ammessi,  pari  a  116.225.681  euro, sono
suddivisi in:
    investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli:
      (capo II Aiuto di Stato n. 729/A/2000) 76.525.681 euro;
    investimenti alla ricerca e allo sviluppo:
      (capo V Aiuto di Stato n. 729/A/2000) 39.700.000 euro.
e  sono  relativi  a  34 iniziative, cosi' come risulta dall'allegata
tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.
  1.2.  Gli investimenti finanziati dalla presente delibera sono pari
a   51.923.673   euro  corrispondenti  al  44,67%  del  totale  degli
investimenti ammessi.
  1.3.  Le  agevolazioni finanziarie, concesse in base alla deroga di
cui  all'art.  8,  comma  3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  in  conformita' a quanto
previsto   dalle   decisioni  della  Commissione  europea  citate  in
premessa,  consistono  in  contributi  in  c/capitale calcolati nelle
seguenti misure:
    investimenti   nel   settore   della   trasformazione   e   della
commercializzazione  dei prodotti agricoli (capo II Aiuto di Stato n.
729/A/2000):  calcolati  nella  misura del 40% E.S.L. previsto per le
iniziative ubicate in area fuori dall'obiettivo 1;
    investimenti  nei  settore della ricerca e dello sviluppo (capo V
Aiuto di Stato n. 729/A/2000): calcolati nella misura del 40% E.S.L.,
rientrante  nei  limiti  del  massimale  del  100%  della  spesa, nel
rispetto delle condizioni previste da detto regime di aiuti.
  1.4.  L'importo totale delle agevolazioni cosi calcolate e riferite
all'importo  di  51.923.673  euro,  e' pari a 21.000.000 euro, di cui
16.800.000  euro  a  carico dello Stato e i restanti 4.200.000 euro a
carico della regione Piemonte.
  1.5.  Per  la  restante  quota  degli  investimenti ammessi, pari a
64.302.008  euro,  sara' sottoposta ad una successiva approvazione di
questo  Comitato  la  determinazione  della misura di agevolazioni da
concedere in base all'art. 8, commi 1 e 2, del decreto legge 14 marzo
2005, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni.
  1.6.  Il  contributo  di  21.000.000  euro  sara'  erogato  in  tre
annualita'  di pari importo a decorrere dal 2006. Al fine del calcolo
delle   agevolazioni   si  terra'  conto  del  predetto  piano  delle
disponibilita'    indipendentemente    dagli   effettivi   tempi   di
realizzazione degli investimenti.
  1.7.  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli  investimenti  non
potranno  comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  della finanza
pubblica indicati nel precedente punto 1.3.
  1.8.  Il  termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato
in quarantotto mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
  1.9.  Le  iniziative,  a  regime,  dovranno  realizzare  una  nuova
occupazione aggiuntiva pari a 159,9 U.L.A. (Unita' Lavorative Annue).
  1.10.   Il   Ministero  delle  attivita'  produttive  curera',  ove
necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.
  2.  Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto
1.,  e'  approvato il finanziamento di 16.800.000 euro a valere sulle
risorse  evidenziate  nel citato decreto del 30 settembre 2005 citato
in premessa.
  3.   L'operativita'  della  presente  delibera  e'  subordinata  al
verificarsi delle condizioni di seguito indicate:
    l'esito  positivo  della  notifica  alla  Commissione europea del
progetto   relativo  al  Consorzio  per  la  tutela  dell'Asti  e  la
rispondenza  del  soggetto  beneficiario  alle  forme  prescritte dal
citato regime n. 729/A/2000;
    la  verifica  della coerenza degli investimenti nel settore della
trasformazione  dei  prodotti  agricoli  inseriti  nel  contratto  di
programma  con  il  PSR  della  regione  Piemonte,  che  non consente
l'aumento  di  capacita' produttiva nei settori interessati a livello
regionale: in particolare dovra' essere accertato che non si realizzi
un aumento della capacita' di lavorazione e stoccaggio in particolare
nel settore cerealicolo e vitivinicolo;
    che  gli  investimenti  proposti  siano coerenti con il POR della
regione  Piemonte  in ordine alla tipologia delle spese ammissibili e
al limite massimo degli investimenti in azienda agricola previsti dal
citato documento di programmazione regionale.
    la  verifica  della redditivita' delle aziende beneficiarie delle
agevolazioni  sugli  investimenti agricoli, nonche' di tutte le altre
condizioni  previste dagli stessi regimi di aiuti in materia agricola
e della pesca.

      Roma, 2 dicembre 2005


                                                        Il Presidente
                                                          Berlusconi


Il segretario del CIPE
       Molgora

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2006
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 9