IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

  Vista  la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  15 dicembre  1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del
mercato  interno  dei  servizi  postali comunitari e il miglioramento
della qualita' del servizio;
  Visto  il  decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con il quale
e' stata recepita nell'ordinamento interno la direttiva 97/67/CE;
  Vista   la  direttiva  2002/39/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto  riguarda  l'ulteriore  apertura  alla concorrenza dei servizi
postali della Comunita';
  Visto  il  decreto  legislativo  23 dicembre  2003,  n. 384, che ha
trasposto nell'ordinamento italiano la predetta direttiva 2002/39/CE;
  Visto,  in particolare, l'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio
1999,  n.  261,  come  modificato dal decreto legislativo 23 dicembre
2003,  n.  384,  in base al quale l'Autorita' di regolamentazione del
settore  postale determina nella misura massima, sentito il Nucleo di
consulenza  per  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'
(N.A.R.S.)  e  in  coerenza  con le linee guida definite dal CIPE, le
tariffe  dei  servizi riservati tenuto conto dei costi del servizio e
del  recupero di efficienza, nonche' fissa i prezzi delle prestazioni
rientranti  nel  servizio  universale,  in  coerenza con la struttura
tariffaria dei servizi riservati;
  Visto,  altresi', il comma 3-bis del menzionato art. 13, in base al
quale  il  fornitore  del  servizio universale e' tenuto ad applicare
eventuali  prezzi  e tariffe speciali e relative condizioni associate
in  regime  di  trasparenza  e  non discriminazione, tenuto conto dei
costi evitati;
  Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, che disciplina la notifica
degli  atti  giudiziari  a mezzo posta, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  il decreto del Ministero delle comunicazioni 24 maggio 1999,
che ha istituito il servizio «corriere prioritario»;
  Visto  il decreto del Ministero delle comunicazioni 17 aprile 2000,
recante  «Conferma  della concessione del servizio postale universale
alla societa' Poste Italiane S.p.A.»;
  Vista   la   deliberazione   del   Ministero   delle  comunicazioni
22 novembre 2001, relativa alla spedizione di pubblicita' diretta per
corrispondenza,   di  invii  promozionali,  di  stampe  e  libri  per
l'estero;
  Vista   la   deliberazione   del   Ministero   delle  comunicazioni
23 dicembre   2003,   recante  «Nuove  tariffe  dei  servizi  postali
riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno
e per l'estero relativi alla corrispondenza»;
  Visto il contratto di programma 2003-2005 stipulato tra il Ministro
delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e la Societa' per azioni Poste Italiane;
  Vista  la  deliberazione  CIPE  29 settembre  2003,  n. 77, recante
«Linee  guida  per  la regolazione del settore postale», che prevede,
tra  l'altro, che la manovra tariffaria, il contratto di programma ed
il piano d'impresa abbiano la medesima cadenza triennale;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle comunicazioni 29 dicembre
2005,  recante  «Ambito della riserva postale per il mantenimento del
servizio universale»;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle comunicazioni 17 febbraio
2006, recante, «Disposizioni in merito alla fornitura del servizio di
posta elettronica ibrida»;
  Visto  il  decreto del Ministero delle comunicazioni 13 marzo 2006,
recante, «Indici di qualita' del servizio postale universale, periodo
2006-2008»;
  Vista  la  proposta  di  revisione  tariffaria  presentata da Poste
Italiane   S.p.A.   in   data  6 dicembre  2005,  con  la  quale,  in
applicazione del metodo del price cap previsto nelle sopra richiamate
Linee  guida, vengono proposti adeguamenti tariffari relativamente ai
servizi  di  cui  alla deliberazione del 23 dicembre 2003, al fine di
conseguire,  mediante  una  rimodulazione  della propria offerta, una
parziale  copertura  dei  costi  di  erogazione  del  servizio ed una
riduzione  dell'onere  improprio derivante dagli obblighi di servizio
universale che rimane a carico del bilancio della societa';
  Visto il parere del N.A.R.S. reso nella seduta dell'8 maggio 2006;
  Visto  il  parere  del Consiglio superiore delle comunicazioni reso
nell'adunanza dell'11 maggio 2006;
  Ritenuto,  concordemente  a  quanto  evidenziato  dal NARS nel gia'
menzionato  parere,  che nell'ambito della corrispondenza commerciale
rientra  anche la posta elettronica ibrida che conseguentemente viene
meno  quale prodotto specifico come regolato dal decreto del Ministro
delle comunicazioni 17 febbraio 2006;
  Verificata la coerenza del nuovo assetto tariffario cosi' delineato
con l'applicazione del price cap di cui alla menzionata deliberazione
CIPE 29 settembre 2003, n. 77:
                              Decreta:
                               Art. 1.
                   Invii di corrispondenza massiva
  1.   Sono   «invii   di   corrispondenza   massiva»  gli  invii  di
corrispondenza  non  raccomandata  e  non  rientranti  nell'ambito di
applicazione  della  deliberazione  del Ministero delle comunicazioni
22 novembre  2001,  consegnati  in  grandi quantita' al fornitore del
servizio  postale  universale  presso  i punti di accesso individuati
dallo stesso fornitore;
  2.  Sono  «invii  omologati di corrispondenza massiva» gli invii di
corrispondenza  di  cui  al  comma precedente che abbiano superato la
procedura  di  omologazione di cui alle condizioni tecniche attuative
previste all'art. 2, comma 1, lettera c) del presente decreto;
  3.  Per  la  spedizione  nel  territorio  nazionale di quantitativi
prestabiliti  di  invii  non  omologati  di corrispondenza massiva si
applicano  le  tariffe  e i prezzi differenziati in relazione al peso
unitario,  al  formato  e  all'area  di  destinazione, secondo quanto
specificato nell'allegato 1, tabella a).
  4.  Alle spedizioni di invii omologati di corrispondenza massiva si
applicano  le  tariffe  e i prezzi differenziati in relazione al peso
unitario degli invii, al formato e all'area di destinazione riportate
in allegato 1, tabella b).
  5.  In  relazione  alla  destinazione  le  tariffe  e  i  prezzi si
distinguono   per  aree  geografiche  come  individuate  dalla  legge
3 agosto  1999, n. 265, recante «Disposizioni in materia di autonomia
e  ordinamento  degli  enti  locali,  nonche'  modifiche  alla  legge
8 giugno 1990, n. 142» in:
    a) area   metropolitana   (AM):   area   di   destinazione  della
corrispondenza  individuata  dall'insieme  dei  codici  di avviamento
postale  con  terza  cifra  1  o 9, appartenenti ai comuni di Torino,
Milano,  Venezia,  Genova,  Bologna,  Firenze,  Roma,  Bari e Napoli;
    b) capoluogo  di  provincia  (CP):  area  di  destinazione  della
corrispondenza  individuata  dall'insieme dei CAP con terza cifra 1 o
9,  diversi da quelli ricadenti nelle aree metropolitane;     c) area
extraurbana   (EU):   area   di   destinazione  della  corrispondenza
individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 0 o 8.