L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 20 aprile 2006;
  Visti:
    la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/1991), in
particolare, l'art. 7;
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    la  legge  23 agosto  2004,  n.  239,  in  particolare  l'art. 1,
comma 43;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 21 maggio 1998, n. 48/98;
    la deliberazione dell'Autorita' 26 luglio 2000, n. 132/00;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di
seguito: deliberazione n. 310/01);
    la deliberazione dell'Autorita' 18 aprile 2002, n. 63/02;
    la deliberazione dell'Autorita' 12 giugno 2003, n. 63/03;
    l'allegato  A  alla  deliberazione  30 gennaio  2004, n. 5/04 (di
seguito: testo integrato);
    la deliberazione dell'Autorita' 6 agosto 2004, n. 145/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 30 novembre 2005, n. 254/05;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di
seguito: deliberazione n. 288/05);
  Viste:
    le  comunicazioni  della S.I.P.P.I.C. S.p.A. (di seguito: SIPPIC)
in  data  20 gennaio  2006,  prot.  n.  68/06; 3 febbraio 2006, prot.
169/06;  15 febbraio  2006,  prot. n. 226/06; 16 marzo 2006, prot. n.
367/06;  29 marzo  2006,  prot.  n.  492/06;  3 aprile 2006, prot. n.
511/06;
    la comunicazione della Societa' elettrica Liparese S.n.c. in data
27 febbraio 2006, prot. dell'Autorita' n. 008344 del 7 aprile 2006;
    la  comunicazione della Federutility in data 1° marzo 2006, prot.
dell'Autorita' n. 008343 del 7 aprile 2006;
    la  comunicazione  dell'Autorita'  alla  SIPPIC  in data 24 marzo
2006, prot. EF/M06/1547/fl;
    le  comunicazioni della Cassa conguaglio per il settore elettrico
(di  seguito:  Cassa)  all'Autorita'  in  data  22 marzo  2006, prot.
Autorita'  n.  006940  e 30 marzo 2006, prot. Autorita' n. 008061 del
4 aprile 2006;
  Considerato che:
    l'art.  7,  comma 4,  della  legge n. 10/1991 prevede che «il CIP
puo'  modificare  l'acconto  per l'anno in corso rispetto al bilancio
dell'anno  precedente [...] qualora intervengano variazioni nei costi
dei   combustibili   e/o   del  personale  che  modifichino  in  modo
significativo i costi di esercizio per l'anno in corso»;
    i bilanci delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel
S.p.A. relativi all'anno 2005 non sono ancora disponibili;
    l'art.  3,  comma 1,  della  legge n. 481/1995, prevede che tra i
compiti  trasferiti  all'Autorita'  vi  e'  quello di determinare, ai
sensi  dell'art.  7, comma 3, della legge n. 10/1991, le integrazioni
tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori;
    con  deliberazione  n. 288/05 l'Autorita' ha modificato, a valere
dal  1° gennaio 2006, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della
componente  dell'aliquota  di  integrazione tariffaria corrisposta in
acconto,  relativa  ai  maggiori  costi  di acquisto del combustibile
utilizzato  per  la  produzione  di  energia  elettrica,  di cui alla
deliberazione n. 182/00;
    successivamente  alla  deliberazione  n.  288/05  alcune  imprese
elettriche  minori  hanno  evidenziato  l'esistenza di un consistente
disallineamento tra la copertura finanziaria garantita dalle aliquote
di integrazione erogate a titolo di acconto e i costi sostenuti dalle
medesime   imprese  per  l'approvvigionamento  del  combustibile,  in
particolare in relazione all'anno 2005;
    la  copertura  dei  costi di combustibile sostenuti dalle imprese
elettriche  minori  e'  garantita  in  primo  luogo  dalle componenti
tariffarie definite dall'Autorita' e applicate ai prelievi di energia
elettrica da parte dei clienti finali ai sensi del testo integrato e,
in via residuale, dall'integrazione tariffaria;
    come  ricordato  nella  relazione  tecnica  alla deliberazione n.
288/05, a partire dai primi bimestri dell'anno 2004, si e' registrato
una  tendenziale e crescente divergenza tra la dinamica del parametro
Ct e quella del prezzo del gasolio;
    gli   oneri   finanziari  connessi  all'erogazione  del  servizio
elettrico  rientrano  tra  i  costi  riconosciuti ai fini del calcolo
delle  integrazioni tariffarie delle imprese elettriche minori; e che
l'adeguamento  delle  integrazioni  erogate a titolo di acconto salvo
conguaglio    e'   finalizzato   anche   a   contenere   il   ricorso
all'indebitamento da parte delle imprese elettriche minori, in attesa
della  definizione  delle aliquote definitive sulla base dell'analisi
dei dati di bilancio;
    le  imprese  elettriche  minori,  ai  sensi  dell'art.  17  della
deliberazione  n.  310/01 sono assoggettate all'obbligo di redigere e
sottoporre  a  revisione  i  prospetti  di  cui  all'allegato 5 della
medesima deliberazione;
    le  informazioni  desumibili  dai  prospetti di cui al precedente
punto  sono  rilevanti  anche  al  fine di delimitare in maniera piu'
precisa   rispetto  a  quanto  consentito  dal  bilancio  d'esercizio
previsto  dalla  normativa civilistica, i costi direttamente connessi
all'erogazione del servizio elettrico;
    le  aliquote  attualmente  erogate  a  titolo  di acconto e salvo
conguaglio   alle   imprese   rientranti  nel  novero  delle  imprese
elettriche  minori,  prendono  a  riferimento  l'aliquota  definitiva
relativa all'anno 1998;
  Ritenuto opportuno:
    consentire   alle   imprese   elettriche   minori  di  richiedere
l'applicazione  a  valere  dal  1° gennaio  2005  del  meccanismo  di
aggiornamento    bimestrale   della   componente   dell'aliquota   di
integrazione  tariffaria corrisposta in acconto, relativa ai maggiori
costi  di  acquisto  del combustibile utilizzato per la produzione di
energia elettrica introdotto con deliberazione n. 288/05;
    che  il  meccanismo  di  aggiornamento  applicabile  a valere dal
1° gennaio  2005  venga  definito  tenendo  conto  della dinamica dei
prezzi del gasolio a partire dall'anno 2004;
    disporre  che le imprese elettriche minori che presentano istanza
per  accedere  al  meccanismo  di  cui  sopra, mettano a disposizione
dell'Autorita'  la  documentazione  a  questa  necessaria  al fine di
accertare  e  verificare  la  sussistenza  delle esigenze di maggiore
integrazione,  erogate  a titolo di acconto; e che in particolare tra
detta  documentazione  rientrino  anche i bilanci certificati per gli
anni   fino   al  2005  e  successivi,  inclusivi  dei  prospetti  di
informazione  patrimoniale  ed economica previsti dalla deliberazione
dell'Autorita' n. 310/01;
    che  il  riconoscimento della maggiore integrazione derivante dai
meccanismi  previsti  dal  presente  provvedimento, con riferimento a
ciascuna  impresa  elettrica  minore  interessata,  abbia termine con
l'approvazione  delle  aliquote definitive di integrazione tariffaria
relative all'anno 2005;
                              Delibera:
  1.  In  alternativa  a  quanto  disposto  ai  punti  1, 2 e 4 della
deliberazione  n.  288/05,  ciascuna  impresa  elettrica  minore  non
trasferita all'Enel S.p.A., puo' presentare alla Cassa istanza per la
rideterminazione  dell'integrazione  tariffaria  erogata  a titolo di
acconto  e  salvo conguaglio a valere dal 1° gennaio 2005, secondo le
modalita' di cui al presente provvedimento.
  2. Con  effetto  a  partire dal secondo bimestre dell'anno 2005, la
quota  parte  dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in
acconto  a  ciascuna impresa elettrica minore non trasferita all'Enel
S.p.A.,  relativa  ai  maggiori  costi  di  acquisto del combustibile
utilizzato  per  la  produzione  di  energia  elettrica  (di seguito:
componente   combustibile)   e'   aggiornata  dalla  Cassa,  su  base
bimestrale,  applicando  la  variazione percentuale dell'indice Giem,
registrata  nel bimestre precedente, qualora detta variazione risulti
maggiore  del  2%,  in  aumento  o  diminuzione,  rispetto  al valore
dell'indice Giem preso precedentemente a riferimento.
  3. Al  solo fine dell'applicazione di quanto previsto dai punti 2 e
4  della  presente  deliberazione,  l'indice  Giem pone a base 100 la
media  bimestrale  dei  prezzi  medi  mensili  del gasolio auto, come
riportati  nelle  statistiche della Direzione generale dell'energia e
le  risorse  minerarie  del  Ministero  delle  attivita'  produttive,
registrati nei mesi di novembre e dicembre dell'anno 2003.
  4. Per  il  primo  bimestre  dell'anno  2005,  la Cassa adegua, per
ciascuna   impresa   elettrica   minore  interessata,  la  componente
combustibile  definitiva approvata relativa all'esercizio 1998 per un
coefficiente   di   adeguamento  pari  a  2,14.  Il  coefficiente  di
adeguamento  viene rideterminato, salvo quanto previsto al successivo
punto 11, in occasione della definizione delle aliquote definitive di
integrazione tariffaria relative ad anni successivi al 1998.
  5. La  maggiore  integrazione  tariffaria, calcolata secondo quanto
previsto  dai precedenti punti 2, 3 e 4 della presente deliberazione,
e' erogata a titolo di acconto e salvo conguaglio.
  6. Ai  fini  della  verifica  del  disallineamento tra la copertura
finanziaria  garantita  dalle  aliquote di integrazione erogate sulla
base   della   normativa   in  vigore  antecedentemente  la  data  di
pubblicazione  della  presente  deliberazione  e  i  costi sostenuti,
l'impresa   che   presenta   l'istanza  di  cui  al  punto  1,  invia
all'Autorita', entro trenta giorni dalla presentazione della medesima
istanza   e  laddove  non  vi  abbia  gia'  provveduto,  la  seguente
documentazione relativa agli anni 2003, 2004 e 2005:
    a)  i  bilanci di esercizio certificati ed i prospetti recanti le
informazioni  patrimoniali  ed economiche, redatti ai sensi dell'art.
17  della  deliberazione  n.  310/01,  anch'essi  accompagnati  dalle
relative relazioni di certificazione;
    b) le informazioni relative al servizio erogato e al combustibile
consumato  per  l'erogazione  del servizio elettrico, ivi comprese le
fatture  del  combustibile  acquistato,  con  separata evidenza degli
oneri  relativi  al trasporto, le certificazioni UTF sul combustibile
acquistato  e  le certificazioni UTF sull'energia elettrica prodotta,
come  indicato  nella modulistica predisposta dalla direzione tariffe
dell'Autorita'  e  da  questa  resa  disponibile  entro cinque giorni
lavorativi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.
  7. Qualora   alla   scadenza   prevista  al  punto  precedente,  la
documentazione di cui al punto 6, lettera a), afferente all'anno 2005
non sia disponibile, l'impresa elettrica minore interessata e' tenuta
ad   inviare  all'Autorita'  il  bilancio  di  esercizio  certificato
relativo  all'anno  2005 entro dieci giorni dalla sua approvazione e,
secondo  la  tempistica  prevista  dalla  deliberazione  n. 310/01, i
prospetti  con  le informazioni patrimoniali ed economiche redatti ai
sensi  dell'art.  17 della medesima deliberazione, accompagnati dalla
relativa relazione di certificazione.
  8. Con riferimento a ciascuna impresa elettrica minore interessata,
gli  effetti  del  presente  provvedimento cessano con l'approvazione
delle   aliquote   definitive  di  integrazione  tariffaria  relative
all'anno   2005,  ovvero  in  sede  di  approvazione  delle  aliquote
definitive  di  integrazione tariffaria relative agli anni successivi
al  1998  e  anteriori  al 2005 qualora risultino comunque superati i
presupposti  sulla  base  dei  quali  il presente provvedimento viene
emanato.
  9. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  ed  entra  in  vigore dalla data della sua
pubblicazione.
    Milano, 20 aprile 2006
                                                 Il presidente: Ortis