L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 19 aprile 2006;
  Visti:
    la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
    la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
    la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/1991), in
particolare, l'art. 7;
    la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n.
481/1995);
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    la  legge  23 agosto  2004,  n.  239,  in  particolare  l'art. 1,
comma 43;
    il   provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei  prezzi
13 gennaio  1987,  n.  2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 15 del 20 gennaio 1987;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  11 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 171 del 23 luglio 1996;
    i   decreti   del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   19 novembre   1996,   pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1997, e 12 dicembre
1996,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 31
del 7 febbraio 1997;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito: Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97 recante disposizioni
generali  in materia di svolgimento di procedimenti per la formazione
delle decisioni di competenza dell'Autorita';
    la deliberazione dell'Autorita' 21 maggio 1998, n. 48/98;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  26 luglio  2000, n. 132/00 (di
seguito: delibera n. 132/00);
    la deliberazione dell'Autorita' 4 ottobre 2000, n. 182/00;
    la deliberazione dell'Autorita' 12 giugno 2003, n. 63/03, recante
«Determinazione  delle  aliquote  definitive per gli anni 1991, 1992,
1993,  1994,  1995, 1996, 1997 e 1998 ai fini della corresponsione da
parte    della    Cassa   conguaglio   per   il   settore   elettrico
dell'integrazione   spettante   a   imprese   elettriche  minori  non
trasferite all'Enel» (di seguito: deliberazione n. 63/03);
    la deliberazione dell'Autorita' 6 agosto 2004, n. 145/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2005 n. 288/05;
  Viste:
    le   sentenze  del  tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Lombardia,  sezione  II,  15 luglio  1999,  n.  588/2000,  589/2000 e
590/2000;
    la   sentenza  del  tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Lombardia,  sezione  IV,  29 aprile  2004,  n. 2415/2004 (di seguito:
sentenza  n.  2415/2004)  in  merito al ricorso n. 2927/2003 proposto
dalla  societa'  SEA  Societa'  Elettrica  di  Favignana  S.p.A.  (di
seguito: SEA di Favignana);
    la   sentenza  del  tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Lombardia,  sezione  IV,  29 aprile  2004,  n. 2416/2004 (di seguito:
sentenza  n.  2416/2004)  in  merito al ricorso n. 2473/2003 proposto
dalle   societa'   S.EL.I.S.  Marettimo  S.p.A.  (di  seguito:  SELIS
Marettimo),  S.EL.I.S.  Linosa  S.p.A.  (di  seguito:  SELIS Linosa),
S.EL.I.S.  Lampedusa  S.p.A. (di seguito: SELIS Lampedusa) e S.MED.E.
Pantelleria S.p.A. (di seguito: SMEDE Pantelleria);
    la  decisione del Consiglio di Stato, sezione VI, 14 giugno 2005,
n.  6202/2005,  in merito al ricorso in appello n. 7796/2004 proposto
dall'Autorita'  contro SELIS Marettimo, SELIS Linosa, SELIS Lampedusa
e SMEDE Pantelleria, avverso la sentenza n. 2416/2004;
    la  decisione del Consiglio di Stato, sezione VI, 14 giugno 2005,
n.  6203/2005,  in merito al ricorso in appello n. 7797/2004 proposto
dall'Autorita'  contro  SEA  di  Favignana,  avverso  la  sentenza n.
2415/2004;
    le   sentenze  del  tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Lombardia, sezione IV, 14 dicembre 2005, n. 81/2006, 82/2006, 83/2006
e  84/2006 (di seguito rispettivamente: sentenze n. 81/2006, 82/2006,
83/2006 e 84/2006);
    la  comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico
(di seguito: Cassa) in data 13 dicembre 2000, prot. n. 2041;
    la comunicazione della Cassa in data 22 marzo 2002, prot. n. 432;
    la  comunicazione  della  Cassa  in data 15 aprile 2003, prot. n.
497;
    le  comunicazioni della Cassa in data 20 marzo 2006, prot. 000742
(di  seguito:  comunicazione  20 marzo  2006) e 10 aprile 2006, prot.
000935  (di  seguito:  comunicazione  10 aprile 2006) con le quali la
Cassa ha trasmesso all'Autorita' le istruttorie per la determinazione
delle  integrazioni  spettanti  a SMEDE Pantelleria, SELIS Lampedusa,
SELIS  Linosa e SELIS Marettimo per gli anni dal 1991 al 1998 e a SEA
di Favignana per gli anni dal 1987 al 1998;
    le  comunicazioni  dell'Autorita' a Cassa in data 26 aprile 2002,
prot.   PB/M02/1675/md;   17 luglio   2002,  prot.  PB/M02/2643/md  e
23 febbraio 2006, prot. EF/M06/1083/ao;
  Considerato che:
    con  la  deliberazione  n.  63/03,  l'Autorita'  ha  definito  le
aliquote  definitive di integrazione relativamente agli anni dal 1991
al  1998  spettanti alle imprese elettriche minori SMEDE Pantelleria,
SELIS Lampedusa, SELIS Linosa, SELIS Marettimo e SEA di Favignana;
    con la decisione n. 6202/2005, il Consiglio di Stato ha annullato
la  deliberazione  n.  63/03  nella  parte  relativa  ai  criteri  di
determinazione  delle aliquote di integrazione definitive, disponendo
che,  per il periodo 1991-1998, nel calcolo delle aliquote definitive
fossero riconosciuti anche gli ammortamenti anticipati risultanti dai
bilanci e che nell'individuazione del patrimonio netto per il periodo
1992-1998  fosse considerato anche l'utile d'impresa riconosciuto per
i singoli anni che vanno dal 1991 al 1997;
    con  la decisione n. 6203/2005 il Consiglio di Stato ha annullato
la  deliberazione  n.  63/03  nella  parte  relativa  ai  criteri  di
determinazione  delle  aliquote  di  integrazione  definitive  per la
societa'  SEA  di Favignana disponendo che, per il periodo 1991-1998,
nel  calcolo  dell'aliquota definitiva fossero riconosciuti anche gli
ammortamenti    anticipati    risultanti    dai    bilanci    e   che
nell'individuazione  del  patrimonio  netto  per il periodo 1992-1998
fosse  considerato anche l'utile d'impresa riconosciuto per i singoli
anni che vanno dal 1991 al 1997;
    con  la medesima decisione n. 6203/2005 il Consiglio di Stato ha,
inoltre,   disposto   il  riconoscimento  dell'utile  d'impresa  alla
societa'   SEA   di   Favignana,   secondo  i  criteri  previsti  con
deliberazione  n.  132/00, anche per gli anni compresi tra il 1987 ed
il 1991;
    con  le  sentenze  n.  81/2006,  82/2006,  83/2006  e  84/2006 il
tribunale  amministrativo  regionale  per  la Lombardia ha confermato
l'applicazione  letterale  delle  disposizioni della deliberazione n.
132/00  disponendo  che,  ai  fini della ricostruzione del patrimonio
netto   «occorrera'  considerare  il  solo  utile  relativo  all'anno
precedente  a  quello di riferimento, e non anche la sommatoria degli
utili negli altri anni pregressi»;
    con  le  comunicazioni 20 marzo 2006 e 10 aprile 2006 la Cassa ha
riformulato,  in base alle citate decisioni del Consiglio di Stato n.
6202/2005  e  6203/2005,  le  istruttorie per la determinazione delle
integrazioni  spettanti  a  SMEDE Pantelleria, SELIS Lampedusa, SELIS
Linosa  e  SELIS  Marettimo  per gli anni dal 1991 al 1998 e a SEA di
Favignana per gli anni dal 1987 al 1998;
  Ritenuto opportuno:
    determinare   in  via  definitiva  le  aliquote  di  integrazione
tariffaria  relativamente  agli  anni  1991,  1992, 1993, 1994, 1995,
1996,  1997  e  1998  per le imprese elettriche minori non trasferite
all'Enel:  SMEDE  Pantelleria,  SELIS Lampedusa, SELIS Linosa e SELIS
Marettimo;
    determinare   in  via  definitiva  le  aliquote  di  integrazione
tariffaria  relativamente  agli  anni  1987,  1988, 1989, 1990, 1991,
1992,  1993,  1994,  1995,  1996, 1997 e 1998 per l'impresa elettrica
minore non trasferita all'Enel, SEA di Favignana;
    che  le  aliquote definitive relative all'anno 1998 si applichino
come  nuove  aliquote  di integrazione provvisoria con decorrenza dal
1° gennaio 1999;
                              Delibera:
  1.  Di  determinare,  ai  fini  della corresponsione da parte della
Cassa   conguaglio   per   il   settore  elettrico  dell'integrazione
tariffaria  spettante  ad  imprese  elettriche  minori non trasferite
all'Enel,  nonche'  ai  fini  della  quantificazione  degli eventuali
conguagli, le aliquote definitive relative:
    a)  agli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 per
ogni  kWh  venduto per le imprese SMEDE Pantelleria, SELIS Lampedusa,
SELIS  Linosa  e  SELIS  Marettimo,  come  indicato  nella  tabella 1
allegata alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e
sostanziale;
    b)  agli  anni  1987,  1988,  1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994,
1995, 1996, 1997 e 1998 per l'impresa SEA di Favignana, come indicato
nella  tabella  2  allegata alla presente deliberazione, di cui forma
parte integrante e sostanziale.
  2. Di disporre che, per l'anno 1999 e seguenti, la Cassa conguaglio
per  il  settore elettrico corrisponda alle imprese elettriche minori
non  trasferite all'Enel oggetto del presente provvedimento, a titolo
di  acconto  e  salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata
sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata.
  3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua pubblicazione.
    Milano, 19 aprile 2006
                                                 Il presidente: Ortis