IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme
per  l'istituzione  del  gioco  del Bingo ai sensi dell'art. 16 della
legge 13 maggio 1999, n. 133;
  Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con
la  quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo
e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto  il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale,  foglio  delle inserzioni n. 278 del 28 novembre
2000,  per  l'assegnazione  di  ottocento concessioni per la gestione
delle sale destinate al gioco del Bingo;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000
con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento
in concessione della gestione del gioco del Bingo;
  Visti  i  decreti  direttoriali  16 novembre  2000 e 6 luglio 2001,
concernenti  l'approvazione  del  piano di distribuzione territoriale
delle sale destinate al gioco del Bingo;
  Visto  il  decreto  direttoriale dell'11 luglio 2001 concernente la
graduatoria  delle  concessioni per la gestione del gioco, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001
e successive modificazioni;
  Vista  la  convenzione  di  concessione  n. 45/02 stipulata in data
9 gennaio 2002 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e
la  «Sey  International  S.r.l.»  per la gestione del gioco del Bingo
nella sala sita in Torino, via Ancona n. 3;
  Considerato  che  il  tribunale di Torino, con sentenza n. 1797 del
1° luglio  2004, ha dichiarato il fallimento della «Sey International
S.r.l.»;
  Considerato    che    l'Amministrazione    con   provvedimento   n.
2005/6517/COA/BNG  del  10 febbraio  2005  ha  comunicato  alla  «Sey
International  S.r.l.»,  in  fallimento,  l'avvio del procedimento di
revoca  della concessione n. 45/02 e di escussione della fidejussione
prestata  a  garanzia  degli  adempimenti convenzionali, in quanto lo
stato   di   fallimento   costituisce   motivo  di  esclusione  dalla
partecipazione   alla   gara,  ai  sensi  dell'art.  12  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e del paragrafo 13, lettera b) del
bando  di  gara per l'attribuzione delle concessioni per il gioco del
Bingo  e  l'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000,
n.  29,  istitutivo del Bingo dispone che il «Ministero delle finanze
dichiara  la  decadenza  dalla  concessione  quando  vengano  meno  i
requisiti  per  l'attribuzione  della  concessione di cui al presente
regolamento e al relativo bando di gara»;
  Considerato che l'Amministrazione ha inoltrato domanda al tribunale
civile  di  Torino  ex  art.  93  L.F.  per  l'ammissione  al passivo
fallimentare   dell'importo   totale   di   Euro 550.015,15,  di  cui
Euro 516.457,00  a  titolo  di risarcimento del danno derivante dalla
cessazione  dell'attivita' ed Euro 33.558,00 per il mancato pagamento
del  prelievo  erariale  per  l'acquisto di cartelle per il gioco del
Bingo prelevate presso l'ufficio regionale per il Piemonte e la Valle
d'Aosta dal 23 ottobre 2003 al 2 dicembre 2003;
  Considerata  la  decisione  del giudice delegato di ammissione allo
stato  passivo  in  via  chirografaria  dell'intero  credito  vantato
dall'Amministrazione nei confronti della «Sey International S.r.l.»;
  Considerato  che e' necessario concludere il procedimento di revoca
della   concessione   n.   45/02   avviato  con  la  citata  nota  n.
2005/6517/COA/BNG del 10 febbraio 2005;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 5,  lettera h) e
dell'art.  15  della  citata convenzione e' previsto rispettivamente,
l'obbligo   del  concessionario  di  «garantire  la  continuita'  del
servizio  per  almeno  undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla
settimana,  compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto
ore  al  giorno»  e  che  la  «convenzione avra' durata di sei anni a
decorrere dall'inizio dell'attivita' di gestione del gioco»;
  Considerato   che   la  violazione  dell'obbligo  convenzionale  di
assicurare  la  continuita' del servizio comporta un danno erariale e
diretto,  in  quanto  solo  dall'esercizio dell'attivita' di gioco ha
origine  l'entrata  erariale  e che, pertanto, si rende escutibile la
cauzione  prestata dal concessionario a garanzia dei propri obblighi,
ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29,
e dell'art. 6 della convenzione di concessione;
  Considerato  che  ai  fini  della quantificazione del danno occorre
tenere presente che la convenzione di concessione, ai sensi dell'art.
15  ha  scadenza  in  data 9 gennaio 2008 e che la «Sey International
S.r.l.» ha cessato l'attivita' in data 3 giugno 2004;
  Considerato  che il danno derivante dalla cessazione dell'attivita'
e'  pari  all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attivita' di
gioco  nella  sala in questione dal mese di giugno 2004 all'8 gennaio
2008 cioe' per un periodo di circa quarantatre mesi;
  Considerato  che nella sala Bingo di Torino, via Ancona n. 3, dalla
data  di inizio dell'attivita' (gennaio 2002) alla data di cessazione
dell'attivita'  (giugno 2004), sono state vendute cartelle, secondo i
dati  di  gioco  trasmessi  al  centro  di  controllo,  per un valore
complessivo  di  Euro 6.997.881,35,  che  corrisponde  ad  un'entrata
erariale  complessiva  (pari  al 23,80%) di Euro 1.665.495,76 e media
mensile  di  Euro 57.430,89  e,  quindi,  ad  un  danno  erariale  di
Euro 2.469.528,20  (Euro 57.430,89x  43  mesi),  che rende escutibile
l'intero  importo  della  cauzione  di  cui  all'art. 9, comma 1, del
decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;
  Visti gli ulteriori atti istruttori;
                              Decreta:
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  3, comma 1, del decreto
ministeriale  31 gennaio  2000,  n.  29,  per  i  motivi  indicati in
premessa,   e'  revocata,  nei  confronti  della  «Sey  International
S.r.l.»,  in  fallimento,  la  concessione di cui alla convenzione n.
45/02  del  9 gennaio  2002  relativa  alla sala-Bingo in Torino, via
Ancona n. 3.
  Per  i  motivi  indicati  in  premessa,  si dispone l'incameramento
dell'atto  di  fidejussione  n.  120163  del 31 dicembre 2001, emesso
dalla «Fideurass S.p.a.» di Euro 516.457,00, al fine di garantire, ai
sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000,
n. 29, l'adempimento degli obblighi della «Sey International S.r.l.».
  Avverso  il  presente  decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e
nei tempi previsti dalla normativa vigente.
    Roma, 16 maggio 2006
                                p. Il direttore generale: Tagliaferri