IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme
per  l'istituzione del gioco Bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge
13 maggio 1999, n. 133;
  Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con
la  quale  l'incarico di controllore centralizzato del gioco Bingo e'
affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto   il   decreto  direttoriale  16 novembre  2000,  concernente
l'approvazione  del  regolamento  di  gioco del Bingo e le successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  convenzione  di  concessione n. 270/02 stipulata in data
14 ottobre 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
e  la «Enterprice Service S.r.l.» per la gestione del gioco del Bingo
nella sala sita in Palermo, via dei Cantieri, 55/57/59;
  Visto  il  provvedimento  del  25 gennaio  2005,  con  il  quale la
questura  di  Palermo ha disposto la revoca della licenza di P.S. per
la  gestione  del Bingo nella sala sita in Palermo, via dei Cantieri,
55/57/59;
  Visto    il   provvedimento   del   27 gennaio   2005,   prot.   n.
2005/4358/COA/BNG,  con  il  quale  e'  stata disposta la sospensione
immediata della convenzione di concessione n. 270/02, con conseguente
chiusura  della  sala,  ed  e'  stato  comunicato, ai sensi e per gli
effetti  degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, l'avvio
dei  procedimenti  di  revoca  della  concessione per la gestione del
Bingo  e  di escussione della cauzione prestata ai sensi dell'art. 9,
comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;
  Viste  le  lettere del 31 gennaio 2005 e del 12 aprile 2005, con le
quali  la  «Enterprice Service S.r.l.» comunica, tra l'altro, di aver
impugnato  il  provvedimento  del  25 gennaio  2005 della questura di
Palermo,  avanti  la  giustizia amministrativa competente, al fine di
ottenere idonea misura cautelare atto a sospenderne l'efficacia;
  Vista  l'ordinanza n. 456 Reg. Ord., n. 801 Reg. Ric. del 20 aprile
2005,  con la quale il TAR della Sicilia ha respinto la domanda della
«Enterprice   Service  S.r.l.»  di  sospensione  dell'esecuzione  del
provvedimento   impugnato   emesso   dalla  questura  di  Palermo  il
25 gennaio 2005;
  Considerato  che  il provvedimento di revoca dell'autorizzazione di
cui  all'art.  88  del  TULPS  (licenza  di  P.S.),  fa venir meno il
presupposto  essenziale  per  l'esercizio  della  concessione  per la
gestione del Bingo;
  Considerato  che i motivi indicati nel provvedimento del 25 gennaio
2005  della  questura  di Palermo configurano la violazione, da parte
della  «Enterprice Service S.r.l.», degli obblighi di cui all'art. 3,
comma 2,  e  all'art.  3,  comma 5,  lettera c)  della convenzione di
concessione  n.  270/02,  i  quali  stabiliscono  rispettivamente che
«entro  la  data  di  inizio  della gestione del gioco e per tutta la
durata della concessione, il concessionario deve essere in regola con
tutte  le  prescrizioni  di  legge e le autorizzazioni amministrative
previste  per  l'uso  cui  e' destinata la sala, pena la revoca della
concessione»   e  che  il  concessionario  e'  tenuto  «all'integrale
rispetto  delle  disposizioni  del  regolamento,  del  decreto, della
presente  convenzione, delle disposizioni del testo unico delle leggi
di  pubblica sicurezza e di tutte le norme di legge e le disposizioni
di ogni altra autorita' vigenti in materia, presenti o future»;
  Considerato  che  la  violazione  degli  obblighi  convenzionali ha
comportato la necessaria sospensione e revoca della concessione e, di
conseguenza,  un  danno  erariale immediato e diretto, in quanto solo
dall'esercizio  dell'attivita' di gioco ha origine l'entrata erariale
e  che,  pertanto,  si  rende  escutibile  la cauzione prestata dalla
Enterprice  Service  Srl  a  garanzia  dei  propri obblighi, ai sensi
dell'art.  9  del  decreto  ministeriale  31 gennaio  2000,  n.  29 e
dell'art. 6 della convenzione di concessione;
  Considerato  che,  ai  fini della quantificazione del danno occorre
tener  presente  che la convenzione di concessione n. n. 270/2002, ai
sensi  dell'art.  15,  ha  scadenza  in data 14 ottobre 2008 e che la
Enterprice   Service   S.r.l.   non  esercita  l'attivita'  dal  mese
di febbraio 2005;
  Considerato  che il danno derivante dalla cessazione dell'attivita'
e'  pari  all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attivita' di
gioco nella sala in questione dal mese di febbraio 2005 al 14 ottobre
2008, e cioe' per un periodo di circa 45 mesi;
  Considerato  che  nella  sala-bingo  di  Palermo,  via dei Cantieri
55/57/59, nell'anno 2004, sono state vendute cartelle, secondo i dati
di  gioco trasmessi al Centro di controllo, per un valore complessivo
di   Euro 8.662.403,50,   che   corrisponde  ad  un'entrata  erariale
complessiva  (pari al 23,80%) di Euro 2.061.653,03 e media mensile di
Euro 171.804,34  e, quindi, ad un danno erariale di Euro 7.731.195,12
(Euro 171.804,34  x  45  mesi), che rende escutibile l'intero importo
della  cauzione  di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale
31 gennaio 2000, n. 29;
  Visti gli ulteriori atti istruttori;
                              Decreta:
  1.  Ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto
ministeriale  31 gennaio  2000,  n.  29,  per  i  motivi  indicati in
premessa,  e' revocata, nei confronti della Enterprice Service S.r.l.
la concessione per la gestione del gioco del Bingo.
  2.  Per  i  motivi  indicati  in  premessa, si dispone l'escussione
dell'atto  di fideiussione n. 21259, di Euro 516.456,90 rilasciato in
data 18 novembre 2004 dall'Istituto finanziario commerciale S.p.a. di
Roma,  a garanzia dell'adempimento degli obblighi convenzionali della
Enterprice  Service  S.r.l.  per  la gestione del Bingo nella sala di
Palermo, via dei Cantieri, 55/57/59.
  Avverso  il  presente  decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e
nei tempi previsti dalla normativa vigente.
      Roma, 16 maggio 2006
                                p. Il direttore generale: Tagliaferri