IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Vista  la  legge  15 febbraio  1963,  n. 281, sulla disciplina e la
preparazione del commercio dei mangimi, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, di attuazione
delle  direttive  2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione
dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;
  Visto  il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, di attuazione
delle  direttive  2001/102/CE,  2002/32/CE,  2003/57/CE e 2003/100/CE
relativa    alle    sostanze    ed    ai    prodotti   indesiderabili
nell'alimentazione degli animali;
  Considerato  che  ne' il citato decreto legislativo n. 149 del 2004
ne'  le  direttive  cui esso da attuazione menzionano l'ocratossina A
tra le sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
  Considerato  che,  sulla  base  dei  pareri  espressi dal-l'Agenzia
europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la Commissione europea ha
individuato  dei  valori  guida  per la presenza di micotossine nelle
materie  prime  per  mangimi  e  nei  mangimi  da  esse derivati, ivi
compresi  quelli  relativi  all'ocratossina A, ma che tali valori, al
momento, non sono stati pubblicati;
  Considerato  che  l'ocratossina A puo' rappresentare un rischio per
la  salute  umana  e  quella  animale  e  che tale ragione giustifica
l'anticipata  applicazione  dei  valori  guida stabiliti dalla stessa
Commissione   europea  con  riguardo  alla  presenza  della  predetta
sostanza  nelle  materie  prime  per  mangimi  e  nei mangimi da esse
derivati,   in  applicazione  all'art.  4  del  gia'  citato  decreto
legislativo n. 149 del 2004;
  Sentito il parere della Commissione tecnica mangimi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La  presenza  di ocratossina A nelle materie prime per mangimi e
nei  mangimi  da  esse derivati, non deve superare i seguenti valori,
espressi  in  mg/kg  (ppm)  e  riferiti a mangimi con un contenuto di
umidita' del 12%:

Materie prime per mangimi                                  |    mg/kg
cereali e prodotti derivati dai cereali                    |     0.25
Mangimi completi e complementari e razione giornaliera     |    mg/kg
per suini                                                  |     0.05
per pollame                                                |      0.1