IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80; Considerato che, con lo specifico accordo intervenuto in sede governativa in data 7 luglio 2005, facente parte integrante del presente provvedimento, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 in quanto mediante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche senza soluzione di continuita' rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della gia' richiamata legge n. 223/1991, potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle aziende dell'indotto della societa' Portovesme S.r.l non rientranti nel campo di applicazione della normativa riguardante il trattamento straordinario di integrazione salariale o non aventi i requisiti per accedere al predetto trattamento secondo le vigenti disposizioni, operanti nell'area di Portoscuso (Cagliari) e di San Gavino (Cagliari) coinvolte dalla crisi della predetta Portovesme S.r.l.; Considerato che il predetto accordo recepisce il Protocollo d'intesa raggiunto in sede istituzionale territoriale in data 16 giugno 2005, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80; Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dal predetto accordo; Ritentuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione dei trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e' autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di dodici dipendenti della societa' S.I.R.Z. S.r.l., unita' in S. Antioco (Cagliari), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e politiche sociali in data 7 luglio 2005. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 185.739,60. Pagamento diretto: SI.