IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, nella legge
14 maggio 2005, n. 80;
  Considerato  che,  con  lo  specifico  accordo  intervenuto in sede
governativa  in  data  7 luglio  2005,  facente  parte integrante del
presente provvedimento, sono state individuate le fattispecie, per le
quali  sussistono  le  condizioni  previste  dal  sopracitato art. 1,
comma 155,  della  legge  30 dicembre  2004,  n. 311, come modificato
dall'art.  13,  comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005,
n.  35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n.
80 in quanto mediante la concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, anche senza soluzione di continuita' rispetto
al  termine  di  scadenza  di  detto  trattamento ai sensi della gia'
richiamata  legge  n.  223/1991,  potra' essere agevolata la gestione
delle  problematiche occupazionali relative alle aziende dell'indotto
della   societa'   Portovesme  S.r.l  non  rientranti  nel  campo  di
applicazione della normativa riguardante il trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  o non aventi i requisiti per accedere al
predetto   trattamento  secondo  le  vigenti  disposizioni,  operanti
nell'area  di  Portoscuso  (Cagliari)  e  di  San  Gavino  (Cagliari)
coinvolte dalla crisi della predetta Portovesme S.r.l.;
  Considerato   che  il  predetto  accordo  recepisce  il  Protocollo
d'intesa   raggiunto  in  sede  istituzionale  territoriale  in  data
16 giugno  2005,  cosi'  come  previsto dal citato art. 1, comma 155,
della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13,
comma 2,   lettera b),   del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
  Viste  le  istanze  di concessione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  presentate  dalle  aziende  individuate dal
predetto accordo;
  Ritentuto,  per  quanto  precede, di autorizzare la concessione dei
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  entro  il
31 dicembre   2005,   in   favore   dei  lavoratori  coinvolti  nelle
fattispecie  di  cui  al  capoverso  precedente,  con  l'obiettivo di
conseguire  la  finalita'  prevista  dallo  stesso art. 1, comma 155,
della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13,
comma 2,   lettera b),   del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,   come   modificato   dall'art.  13,  comma 2,  lettera b),  del
decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni,
nella  legge 14 maggio 2005, n. 80 e' autorizzata, per il periodo dal
1° marzo  2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di
dodici  dipendenti  della  societa'  S.I.R.Z.  S.r.l.,  unita'  in S.
Antioco  (Cagliari),  la concessione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  definito nell'accordo intervenuto presso il
Ministero del lavoro e politiche sociali in data 7 luglio 2005.
  Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 185.739,60.
  Pagamento diretto: SI.