L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 5 maggio 2006;
  Visti:
    la  legge  14 novembre  1995,  n. 481, e in particolare l'art. 2,
comma 12, lettere g), h), i) e l) e comma 20, lettera a);
    il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice
in materia di protezione dei dati personali (di seguito: Codice);
    la  delibera  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di
seguito: l'Autorita) 1° aprile 2003, n. 31/03;
    il  testo  integrato della qualita' dei servizi elettrici, di cui
all'allegato A  della  deliberazione  30 gennaio  2004,  n. 4/04 e in
particolare gli articoli 63 e i commi 70.5, 70.6, 72.5 e 72.6;
    la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 70/04;
    il  testo  integrato  della  qualita'  dei  servizi  gas,  di cui
all'allegato  A della deliberazione 29 settembre 2004, n. 168/04 e in
particolare gli articoli 49 e i commi 56.4 e 58.4;
    le  delibere  dell'Autorita'  20 ottobre  2004,  n.  182/04  e n.
183/04;
    il  documento  di  consultazione  30 novembre  2005 «Qualita' dei
servizi  telefonici  commerciali  per  i  clienti  finali  di energia
elettrica e di gas» (di seguito: documento di consultazione);
  Considerato che:
    il  canale  telefonico  risulta essere la principale anche se non
l'unica fonte di contatto tra i clienti finali e i soggetti esercenti
i  servizi  di pubblica utilita' nei settori dell'energia elettrica e
del gas;
    con i testi integrati della qualita' dei servizi elettrici e gas,
l'Autorita'  ha  introdotto  obblighi  di  registrazione dei tempi di
risposta  e di rinuncia alle chiamate da parte dei centri di risposta
telefonica  delle  imprese di vendita di gas e di vendita o fornitura
di  energia elettrica (di seguito: call center) ai fini di monitorare
i tempi di attesa, di rinuncia e il livello di servizio reso;
    con  il  documento  di  consultazione,  l'Autorita'  ha formulato
alcune  proposte  per  il  miglioramento  della  qualita' dei servizi
telefonici resi dai call center;
    in  particolare,  nel  documento  di  consultazione e' stata resa
pubblica   l'intenzione   dell'Autorita'   di   svolgere  un'indagine
demoscopica  per  accertare  la  qualita'  dei servizi telefonici (di
seguito:   l'indagine)   e  in  particolare  la  soddisfazione  e  le
aspettative dei clienti dei servizi di energia elettrica e gas che si
sono  rivolti  ai  call  center,  in relazione alle risposte ricevute
dagli operatori degli stessi call center;
    per  lo  svolgimento  dell'indagine  e'  necessario individuare i
clienti  che si sono effettivamente rivolti ai call center in un arco
di  tempo  predeterminato in modo che possano essere richiamati entro
un  breve  lasso  di tempo e intervistati da una societa' di ricerche
demoscopiche, selezionata all'uopo dall'Autorita';
    le  imprese  interessate  e  le  loro  associazioni  hanno  fatto
pervenire   all'Autorita'   osservazioni  e  proposte  in  merito  al
documento  di consultazione e che la direzione consumatori e qualita'
del  servizio  dell'Autorita'  (di  seguito: DCQS) ha tenuto incontri
tecnici  con  associazioni  e  singole  imprese  per approfondire gli
aspetti   operativi  relativi  allo  svolgimento  dell'indagine,  con
particolare   riferimento   ai   tempi   di   predisposizione   delle
funzionalita'  necessarie all'identificazione del campione di clienti
per l'indagine;
    alcune  associazioni  di categoria dei venditori e alcune imprese
esercenti  il  servizio  di  vendita,  nelle  osservazioni inviate al
documento  di  consultazione,  hanno richiesto l'istituzione da parte
dell'Autorita'  di un gruppo di lavoro, che le coinvolga, finalizzato
all'individuazione di tutti gli elementi utili alla regolazione della
qualita' dei call center;
    il  segretario generale dell'Autorita' ha provveduto a inviare al
segretario generale dell'Autorita' garante per la protezione dei dati
personali  una  nota informativa illustrante le finalita' e modalita'
di   svolgimento   dell'indagine   (nota   del   7 marzo  2006  prot.
CC/R06/1202);
    l'Autorita'  garante  per la protezione dei dati personali con la
nota  del 4 maggio 2006 (prot. 10012) a firma del segretario generale
ha  preso  atto  dell'iniziativa constatando tra l'altro che verranno
adottate  misure  appropriate  per  la  protezione dei dati personali
riguardanti   in  particolare  l'adeguata  informativa  sull'indagine
rivolta  agli interessati, le misure di sicurezza nel trattamento dei
dati,  la  pubblicazione  dei  risultati  dell'indagine solo in forma
anonima  e  la  designazione  di  una  societa'  specializzata  quale
responsabile  del  trattamento  con  obbligo  di cancellare i dati al
termine dell'indagine;
    le   disposizioni  regolamentari  in  materia  di  organizzazione
dell'Autorita'   individuano  in  DCQS  la  direzione  dell'Autorita'
deputata allo svolgimento degli adempimenti connessi con le attivita'
di  regolazione e sorveglianza relative alla tutela dei consumatori e
alla qualita' dei servizi erogati ai clienti;
    e'  stata  avviata  e  conclusa  una  trattativa  privata  per la
selezione    della    societa'    specializzata    che    provvedera'
all'effettuazione dell'indagine;
  Ritenuto che:
    lo   svolgimento   dell'indagine   sulla   qualita'  dei  servizi
telefonici  presenta  rilevanti profili innovativi tali da richiedere
la  fissazione delle condizioni sperimentali necessarie per l'avvio e
la conduzione dell'indagine;
    sia  opportuno che l'indagine sia avviata in tempi brevi, al fine
di   ottenere  entro  il  2006  risultati  utili  per  un  successivo
affinamento  della  metodologia di monitoraggio della soddisfazione e
delle  aspettative dei clienti dei servizi di energia elettrica e gas
che  si  sono  rivolti  ai call center, anche a fini comparativi e di
determinazione    di   incentivi   e   penalita'   previa   ulteriore
consultazione con tutti i soggetti interessati;
    sia  opportuno  che  i tempi di avvio dell'indagine tengano conto
delle  esigenze  segnalate dalle imprese per la predisposizione delle
funzionalita' necessarie all'identificazione del campione di clienti,
propedeutiche alla realizzazione delle interviste;
    sia  opportuno  coinvolgere  nell'indagine  solo  le  imprese  di
vendita di gas e di fornitura o vendita di energia elettrica con piu'
di  300.000  clienti  finali,  in  quanto tale dimensione consente di
approntare   in   tempi   rapidi   gli  strumenti  necessari  per  la
predisposizione  delle  funzionalita'  necessarie all'identificazione
del campione di clienti per l'indagine;
    sia  opportuno  fissare  alcuni  obblighi  minimi  in  materia di
conservazione provvisoria dei dati relativi ai clienti dei servizi di
energia  elettrica  e  gas  che  si  rivolgono  ai  call center delle
principali  imprese  di  vendita  o  fornitura del gas e dell'energia
elettrica;
    sia  opportuno  prevedere  modalita'  per  l'acquisizione di tali
dati,  necessari  allo  svolgimento  dell'indagine, nonche' opportune
modalita'   per   assicurare  l'informativa  ai  clienti  finali  che
utilizzano i call center;
    sia  opportuno  che  DCQS,  nell'esercizio delle funzioni ad essa
assegnate    dalle   disposizioni   regolamentari   in   materia   di
organizzazione  dell'Autorita', fornisca alle imprese coinvolte nella
indagine   le   istruzioni  tecniche  di  dettaglio  sulle  modalita'
operative  necessarie  per  il  corretto  svolgimento dell'indagine e
svolga  il  trattamento  dei  dati necessari ai fini della conduzione
dell'indagine  sulla  qualita'  dei servizi telefonici in qualita' di
titolare  del  trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Codice, e che a
tale  scopo  nomini  come  responsabile  del  trattamento dei dati la
societa' specializzata selezionata per l'effettuazione dell'indagine;
    sia  opportuno prevedere l'istituzione da parte dell'Autorita' di
un  gruppo  di  lavoro, finalizzato all'individuazione degli elementi
utili  alla regolazione della qualita' dei call center, che coinvolga
oltre  alle  associazioni  di  categoria  dei  venditori  di  energia
elettrica  e  del  gas  anche  rappresentanti  delle associazioni dei
consumatori  nominati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti;
                              Delibera:
  1.  Di  avviare la realizzazione di un'indagine sulla soddisfazione
dei  clienti relativamente alle risposte ricevute dagli operatori dei
call center che:
    a)  riguardi  le imprese esercenti la vendita di gas e le imprese
esercenti  la  vendita o fornitura di energia elettrica che alla data
del   31 dicembre  2004  avevano  piu'  di  300.000  clienti  finali,
riportate  nell'elenco  allegato  al presente provvedimento (allegato
A), di cui forma parte integrante e sostanziale;
    b)  sia  realizzata  con interviste telefoniche ai clienti che si
sono  rivolti ai call center delle suddette imprese e che hanno avuto
risposta  da un operatore; le interviste avranno luogo per una durata
massima  di  dieci  settimane  a  partire  dalla  data di avvio delle
interviste  di cui al successivo punto 6, lettera b), successivamente
al 1° settembre 2006.
  2. Di  imporre  alle  imprese di cui al precedente punto 1, lettera
a),  l'obbligo di conservazione provvisoria, dal 1° settembre fino al
termine  dell'indagine,  dei seguenti dati relativi ai clienti che si
sono  rivolti ai call center sulla base delle istruzioni operative di
cui al punto 6, lettera a):
    a)  nome  della  persona che ha parlato con un operatore del call
center;
    b)  titolare  del  contratto  di  fornitura a cui si riferisce la
chiamata (ove presente);
    c)  servizio a cui si riferisce la chiamata (servizio elettrico o
gas o entrambi);
    d) motivo della chiamata;
    e) settimana della chiamata;
    f) fascia oraria della chiamata.
  3. Di  prevedere che le imprese individuate al punto 1, lettera a),
organizzino  un  archivio  prontamente  consultabile formato dai dati
indicati al punto 2, dal quale con frequenza settimanale la direzione
consumatori   e  qualita'  del  servizio  dell'Autorita'  acquisira',
direttamente  o  tramite societa' specializzata, i dati necessari per
l'identificazione  del  campione  di  clienti  da  intervistare,  con
modalita' tali da garantire adeguate misure di sicurezza.
  4. Di  prevedere  che  le  imprese  di  cui al punto 1, lettera a),
mettano  a  disposizione  della  direzione consumatori e qualita' del
servizio dell'Autorita', a corredo delle suddette informazioni, anche
il  recapito  telefonico  e  il  recapito  di fatturazione (indirizzo
postale) dei clienti titolari dei contratti indicati nell'archivio di
cui  al  precedente  punto  3,  nonche',  per le sole chiamate che si
riferiscono  a  nuove  utenze, dei richiedenti, cosi' come risultanti
dai  dati  in  loro  possesso  e  relativi  al  rapporto contrattuale
instaurato o da instaurare.
  5. Che  le  imprese di cui al punto 1, lettera a), diano, per tutta
la  durata  dell'indagine,  l'informativa  circa  la  possibilita' di
essere  richiamati  per lo svolgimento di una indagine sulla qualita'
del  servizio,  prevista  dall'art.  13  del  Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, sia con modalita' semplificate tramite
messaggio  preregistrato  da somministrare automaticamente ai clienti
che richiedono di parlare con un operatore del call center durante il
tempo  di attesa telefonica prima dell'inizio della conversazione con
l'operatore  stesso,  sia  tramite pubblicazione sul sito internet di
informativa  completa;  nell'informativa  semplificata  dovra' essere
fatto  riferimento  al  sito  internet  da  cui e' possibile ottenere
l'informativa completa.
  6. Di  conferire mandato al direttore della direzione consumatori e
qualita' del servizio dell'Autorita' affinche':
    a)  definisca  al  piu' tardi entro il 15 giugno 2006, sentite le
imprese  interessate,  le istruzioni operative per la definizione del
campione  di  clienti  che  si  sono  rivolti ai call center e per le
modalita' con cui effettuare l'informativa ai clienti finali, nonche'
il questionario da somministrare al campione di clienti;
    b)   definisca,   entro  la  stessa  data  di  cui  alla  lettera
precedente,  sulla base delle conoscenze acquisite nella preparazione
delle  istruzioni  operative,  la  data  di avvio delle interviste al
campione  di clienti che si sono rivolti ai call center, che non deve
essere  comunque  successiva  al  1° ottobre 2006 e la comunichi alle
imprese  interessate,  unitamente  alle  istruzioni  operative  e  al
questionario;
    c)  informi  l'Autorita'  del  regolare svolgimento dell'indagine
nonche'   dei   suoi   esiti,  entro  trenta  giorni  dalla  chiusura
dell'indagine  stessa, predisponendo una sintesi dei risultati per la
pubblicazione.
  7. Di istituire un gruppo di lavoro, finalizzato all'individuazione
di  tutti gli elementi utili alla regolazione della qualita' dei call
center  dei  venditori  di  energia  elettrica e di gas, da avviare e
disciplinare  con  successivo  provvedimento  del  direttore generale
dell'Autorita',  che coinvolga, ove possibile, il consiglio nazionale
dei  consumatori  e  degli  utenti  e le associazioni rappresentative
delle imprese di vendita dell'energia elettrica e del gas.
  8. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  affinche' entri in vigore dalla data della
sua prima pubblicazione.

    Milano, 5 maggio 2006

                                                 Il presidente: Ortis