L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali; Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE relativo alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche' all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il codice delle assicurazioni private, e, in particolare l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto; Visto il provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G, in materia di moduli di vigilanza da allegare al bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e riassicurazione; Visti i provvedimenti ISVAP 26 febbraio 2002, n. 2050 e 21 marzo 2005, n. 2340, recanti disposizioni in materia di calcolo della solvibilita' corretta di un'impresa di assicurazione e di verifica di solvibilita' della relativa controllante; Premesso che i criteri generali delle modifiche apportate dal presente provvedimento alla disciplina del margine di solvibilita' corretto sono stati oggetto di pubblica consultazione dal 22 dicembre 2005 al 31 gennaio 2006; Considerata la necessita' di emanare istruzioni al fine di illustrare le correzioni (cd. filtri prudenziali) da apportare ai dati rivenienti dai bilanci consolidati redatti secondo gli IAS/IFRS in modo da poterli utilizzare per il calcolo della solvibilita' corretta e la verifica di solvibilita' dell'impresa controllante a norma del decreto legislativo n. 239/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 142/2005, e dai provvedimenti ISVAP numeri 2050/2002 e 2340/2005; Considerata la necessita' di emanare istruzioni al fine di attuare le disposizioni della direttiva 2002/87/CE, recepita con il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, relative all'eliminazione del computo multiplo attraverso il trattamento delle partecipazioni e degli altri strumenti detenuti in enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2000/12/CE o in imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 della direttiva 93/22/CEE e dell'art. 2, paragrafi 4 e 7, della direttiva 93/6/CEE; Considerata la necessita' di modificare ed integrare i prospetti dimostrativi del margine di solvibilita' corretta delle imprese di assicurazione e di verifica della solvibilita' dell'impresa controllante; Dispone: Art. 1. Modifiche al provvedimento ISVAP 21 marzo 2005, n. 2340 1. I modelli ed i relativi allegati uniti al provvedimento ISVAP 21 marzo 2005, n. 2340, sono sostituiti da quelli annessi al presente provvedimento, ad eccezione dei modelli 5 e 6 e del relativo allegato C che sono abrogati.