IL DIRIGENTE
              del servizio politiche del lavoro di Roma
  Vista  la  legge n. 628/1961, recante modifiche all'ordinamento del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto  l'art  4  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
342/1994,  che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della
massima   occupazione,  le  funzioni  amministrative  in  materia  di
determinazione   delle   tariffe   minime   per   le   operazioni  di
facchinaggio;
  Visto il decreto legislativo n. 626/1994;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n. 687/1996, che ha unificato gli
uffici  periferici  del Ministero del lavoro nella DPL, attribuendo i
compiti gia' svolti dall'UPLMO al Servizio politiche del lavoro della
predetta direzione;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  e della previdenza sociale n.
39/1997;
  Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;
  Vista la legge n. 142/2001;
  Visto  il  CCNL del settore merci e spedizioni stipulato in data 27
giugno 2002;
  Vista la legge n. 30/2003;
  Visto il decreto legislativo n. 276/2003;
  Vista  la  Convenzione  della DPL di Roma del 25 novembre 2003, con
cui  e'  stato istituto l'Osservatorio provinciale per il settore del
facchinaggio;
  Visto  il precedente decreto di questo ufficio sulle tariffe minime
in materia di operazioni di facchinaggio;
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  revisione  delle  tariffe  di
facchinaggio riferite ai lavori in economia;
  Sentito  l'Osservatorio provinciale per il settore del facchinaggio
che,  nel richiamare le novita' introdotte dal decreto legislativo n.
276/2003,  ha  rappresentato  l'opportunita'  di  introdurre,  in via
sperimentale, anche una tariffa oraria di facchinaggio;
  Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori;
  Considerati i seguenti indicatori economici:
    gli indici Istat al costo della vita per il periodo 2003-2005;
    il tasso di inflazione programmato del biennio 2006-2007;
    l'incremento  del  costo  del  lavoro derivante dall'applicazione
della   legge   n.  142/2001  e  di  quello  previdenziale  derivante
dall'applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 423/2001;
                              Decreta:
  1.  La  tariffa  minima  per  prestazioni  di facchinaggio oltre le
quattro  e  fino  alle  otto  ore  giornaliere  e'  di euro 114,50, a
decorrere  dal  1°  giugno  2006  e di euro 117,13 a decorrere dal 1°
marzo 2007.
  2. La tariffa minima per prestazioni pari a quattro ore giornaliere
e'  di  euro  74,43, a decorrere dal 1° giugno 2006 e di euro 76,20 a
decorrere dal 1° marzo 2007.
  3.  La  tariffa  minima  per  prestazioni lavorative inferiori alle
quattro  ore  giornaliere e' di euro 19,11, in ragione di ogni ora, a
decorrere dal 1° giugno 2006.
  4. La tariffa per lavoro straordinario - per prestazione lavorativa
superiore alle otto ore giornaliere - e' di euro 19,32 con decorrenza
1°  giugno  2006  e  di  euro 19,76  con decorrenza 1° marzo 2007, in
ragione di ogni ora.
  5.  Per il lavoro festivo e' prevista una maggiorazione del 50% sul
tipo  di  tariffa  adottata,  con  la  decorrenza  citata  nei  punti
precedenti.
  6. Per il lavoro notturno e' prevista una maggiorazione del 50% sul
tipo  di  tariffa  adottata,  con  la  decorrenza  citata  nei  punti
precedenti.
    Roma, 9 maggio 2006
                                  Il dirigente del servizio: Bovalino