IL PRESIDENTE

  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  Visti  in  particolare gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del
decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che stabiliscono che nei
casi  in  cui  una  disposizione  di legge specifichi la finalita' di
rilevante  interesse  pubblico,  ma  non  i  tipi di dati sensibili e
giudiziari  trattabili  ed i tipi di operazioni su questi eseguibili,
il  trattamento e' consentito solo in riferimento a quei tipi di dati
e  di  operazioni  su  questi identificati e resi pubblici a cura dei
soggetti   che  ne  effettuano  il  trattamento,  in  relazione  alle
specifiche finalita' perseguite nei singoli casi;
  Considerato  che,  ai  sensi  del  medesimo  art.  20, comma 2, del
decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n. 196, detta identificazione
deve   avvenire   con   atto  di  natura  regolamentare  adottato  in
conformita' al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati
personali  (di  seguito  Garante),  ai  sensi dell'art. 154, comma 1,
lettera g);
  Visto  il  provvedimento  generale  del  Garante del 30 giugno 2005
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005);
  Viste  le  restanti  disposizioni del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196;
  Ritenuto  di  individuare i tipi di dati e le operazioni eseguibili
in relazione ai trattamenti che questo Ufficio italiano dei cambi (in
seguito  Ufficio)  deve  necessariamente  svolgere  per perseguire le
finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge;
  Ritenuto  di  individuare  analiticamente nelle tabelle allegate le
operazioni  effettuate da questo Ufficio che possono spiegare effetti
maggiormente   significativi   per   l'interessato,  con  particolare
riguardo  alle  operazioni  di  comunicazione  a  terzi,  nonche'  di
trasferimento di dati giudiziari all'estero ai sensi dell'art. 43 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  Ritenuto,  altresi', di indicare sinteticamente anche le operazioni
ordinarie  che  questo  Ufficio  deve  necessariamente  svolgere  per
perseguire  le  finalita' di rilevante interesse pubblico individuate
dalla  legge  (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
  Considerato che, per quanto concerne i trattamenti di cui sopra, e'
stato  verificato  il rispetto dei principi e delle garanzie previsti
dall'art.  22  del  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, con
particolare    riferimento   alla   pertinenza,   non   eccedenza   e
indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto
alle finalita' perseguite;
  Visto  il  parere  espresso  in data 10 maggio 2006 dal Garante sul
presente   regolamento  per  il  trattamento  dei  dati  sensibili  e
giudiziari;
                               Adotta

il  seguente  regolamento  per  il  trattamento  dei dati sensibili e
giudiziari   e   le   schede  allegate  che  ne  costituiscono  parte
integrante.
                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento

  Il  presente regolamento, in attuazione degli articoli 20, comma 2,
e  21,  comma 2,  del  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196,
identifica   le  tipologie  di  dati  sensibili  e  giudiziari  e  le
operazioni  eseguibili  da  parte di questo Ufficio nello svolgimento
delle proprie funzioni istituzionali.