IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il  decreto-legge  28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla
legge  29 aprile  2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore
agroalimentare;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  commi  1-bis  e  1-ter, della
medesima  legge  che  prevede  interventi  economici  e  agevolazioni
previdenziali  a  favore  delle  imprese  agricole che nel 2004 hanno
subito  una  riduzione  del  reddito medio aziendale del 30 per cento
rispetto al reddito medio del triennio precedente;
  Visto  il  decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla
legge  11 novembre 2005, n. 231, concernente, tra l'altro, interventi
urgenti in agricoltura;
  Vista  la  delibera  di  giunta  della  regione  Lazio,  n. 180 del
31 marzo  2006,  che  dichiara,  la  grave crisi di mercato del latte
ovino;
  Ritenuto di attivare gli interventi recati dall'art. 1, commi 1-bis
e  1-ter  del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla
legge  29 aprile  2005,  n. 71, a favore delle imprese agricole della
regione  Lazio  che  per gli effetti della crisi di mercato del latte
ovino  hanno  subito una riduzione del reddito medio del 30 per cento
rispetto al reddito medio del triennio precedente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Per   l'attuazione   dell'art.  1,  commi 1-bis  e  1-ter  del
decreto-legge  28  febbraio  2005,  n.  22,  convertito  dalla  legge
29 aprile 2005, n. 71, le produzioni colpite dalla crisi di mercato e
le  aree d'intervento sono quelle individuate dalla regione Lazio con
delibera di giunta n. 180 del 31 marzo 2006.
  2.  La  stessa  regione  verifica i requisiti previsti dall'art. 1,
commi  1-bis  e  1-ter  del  decreto-legge  28 febbraio  2005, n. 22,
convertito  dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, secondo le procedure e
modalita'  stabilite  dall'AGEA  ai  sensi  dell'art.  1, comma 3 del
decreto-legge  9 settembre  2005,  n.  182,  convertito  dalla  legge
11 novembre 2005, n. 231.
  3.  Le  domande  di  intervento,  da  parte  delle imprese agricole
interessate,  devono  essere  presentate agli uffici territorialmente
competenti  indicati  dalla  Regione  medesima,  entro  il termine di
quarantacinque  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.