Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
    Esaminata  la  domanda inoltrata dalla regione Molise con nota n.
15004  del  12 luglio  2005,  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Biferno»;
    Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione, concernente la
predetta  istanza,  tenutasi a Campobasso il 23 febbraio 2006, con la
partecipazione  di  rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende
vitivinicole;
    Ha  espresso,  nella  riunione  del  18 maggio  2006, presente il
funzionario   della   regione   Molise,   parere  favorevole  al  suo
accoglimento,   proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo
decreto  direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alle suddette proposte di
modifica  al  disciplinare  di  produzione dovranno, in regola con le
disposizioni  contenute  nel  decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e
successive   modifiche   ed   integrazioni,   essere   inviate  dagli
interessati  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali -
Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  via  Sallustiana  n.  10  - 00187 Roma - entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.