IL DIRETTORE
                     per la qualita' della vita

  Visto  il  testo  unico  di  leggi  sulle  acque  e  sugli impianti
elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le
successive modificazioni ed integrazioni;
  Viste  le leggi 27 dicembre 1953, n. 959, 30 dicembre 1959, n. 1254
e 22 dicembre 1980, n. 925, recanti norme per l'economia montana;
  Visti  il  decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972,
n.  8,  il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616  ed  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (trasferimento
alle  regioni  delle  funzioni  relative,  tra  l'altro, all'economia
montana);
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300 (riforma
organizzazione e competenze ministeriali);
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1957, n. 9100 con il quale
venne  delimitato  alla  quota 300 s.1.m. il bacino imbrifero montano
del fiume Lamone e Fiumi Uniti;
  Considerato  che la Corte di cassazione - Sezioni unite civili, con
la  sentenza  n.  215  dell'11 novembre  1965 - 15 gennaio 1976 e con
numerose  altre sentenze della stessa data e successive, ha affermato
che  non  fossero  conformi  a  legge  le  perimetrazioni  dei bacini
imbriferi  montani,  effettuate  non  esclusivamente  sulla  base  di
criteri   tecnici,   sebbene   tenendosi   conto   anche  di  criteri
teleologici,  di  per  se  implicanti  un discrezionale apprezzamento
nell'interesse pubblico;
  Ritenuto  che,  sulla  base  dei  principi  di  carattere  generale
affermati  dalla Corte di cassazione, si e' reso necessario procedere
alla riperimetrazione del bacino imbrifero montano del fiume Lamone e
Fiumi Uniti;
  Visto  il  parere  del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso
con  il  voto  n.  8/06 del 9 febbraio 2006 e la corografia 1:100.000
firmata  da  tutte le parti interessate (ENEL, FEDERELETTRICA, UNIEM,
UNAPACE,  FEDERBIM, UNCEM) e vistata dallo stesso Consiglio superiore
dei lavori pubblici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  decreto ministeriale 12 gennaio 1957, n. 9100 e' sostituito, ai
sensi  e  per  gli  effetti  della  legge 27 dicembre 1953, n. 959, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nel senso che il bacino
imbrifero  montano  del fiume Lamone e Fiumi Uniti e' delimitato alla
quota  500 s.l.m. come indicato nella corografia 1:100.000 vistata in
data  9 febbraio  2006  dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e
che fa parte integrante dei presente decreto.