Avvertenza:

    Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge
citato  in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art.
8,  comma 3,  del  regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
    Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art.  10,  commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio.
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
                               Art. 1.

  1.   All'articolo 1,  comma 410,  primo  periodo,  della  legge  23
dicembre  2005,  n. 266, dopo le parole: «entro il 13 dicembre 2006»,
sono inserite le seguenti: «e, per gli accordi governativi di settore
o di area, fino al 31 dicembre 2007,».
  2.   All'articolo 1,  comma 1,  primo  periodo,  del  decreto-legge
6 marzo  2006,  n.  68,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
24 marzo  2006,  n.  127,  le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite
dalle  seguenti:  «31  maggio  2006»  ed al quarto periodo le parole:
«15 aprile 2006» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2006».
 
          Riferimenti normativi:

              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1, comma 410, della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2006), come modificato dal decreto-legge
          qui pubblicato:
              «410.  In  attesa  della  riforma  degli ammortizzatori
          sociali e nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di
          euro  a  carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.
          1,  comma 7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n.  236, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro
          e  delle  politiche  sociali,  di  concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  puo'  disporre  entro il
          31 dicembre  2006 e, per gli accordi governativi di settore
          o di area, fino al 31 dicembre 2007. In deroga alla vigente
          normativa,    concessioni,   anche   senza   soluzione   di
          continuita', dei trattamenti di cassa integrazione guadagni
          straordinaria,  di  mobilita' e di disoccupazione speciale,
          nel  caso  di  programmi finalizzati alla gestione di crisi
          occupazionali,  anche  con riferimento e settori produttivi
          ed  aree  territoriali,  ovvero  miranti  al  reimpiego  di
          lavoratori   coinvolti   in  detti  programmi  definiti  in
          specifici  accordi in sede governativa intervenuti entro il
          30 giugno  2006 che recepiscono le intese gia' stipulate in
          sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle
          imprese     agricole    e    agro-alimentari    interessate
          dall'influenza    aviaria.    Nell'ambito   delle   risorse
          finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi
          ai  sensi  dell'art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre
          2004,  n.  311,  e successive modificazioni, possono essere
          prorogati  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e delle
          politiche    sociali,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e delle finanze, qualora i piani di gestione
          delle  eccedenze gia' definiti in specifici accordi in sede
          governativa  abbiano  comportato una riduzione nella misura
          almeno  del  10  per  cento  del numero dei destinatari dei
          trattamenti  scaduti  il  31 dicembre  2005.  La misura dei
          trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta del 10 per
          cento  nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso
          di  seconda  proroga,  del  40  per  cento  per le proroghe
          successive.  All'art.  3,  comma 137, quarto periodo, della
          legge  24 dicembre  2003, n. 350, come da ultimo modificato
          dall'art.    7-duodecies,    comma 1,   del   decreto-legge
          31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  31 marzo  2005, n. 43, le parole: «31 dicembre 2005»
          sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  1, del
          decreto-legge   6 marzo   2006,   n.  68,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24 marzo 2006, n. 127 (Misure
          urgenti  per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e
          proroga dei contratti di solidarieta', nonche' disposizioni
          finanziarie),   come   modificato  dal  decreto-legge  qui'
          pubblicato:
              «1. Al fine di garantire l'occupabilita' dei lavoratori
          adulti  che  compiono  cinquanta  anni entro il 31 dicembre
          2006,  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali
          promuove,  in collaborazione con la propria agenzia tecnica
          strumentale Italia lavoro, un programma sperimentale per il
          sostegno  al  reddito,  finalizzato  ai  reimpiego di 3.000
          lavoratori  sulla  base di accordi sottoscritti entro il 31
          maggio  2006  tra il Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali,    le    organizzazioni    comparativamente   piu'
          rappresentative  dei  lavoratori  e  le  imprese,  ove  non
          abbiano  cessato  l'attivita'. Il programma si articola nei
          periodi  di  cui  al  comma 3.  Tali  accordi individuano i
          lavoratori  che,  previa cessazione del rapporto di lavoro,
          passano  al  programma  di  reimpiego  e  le  modalita'  di
          partecipazione    al   programma   stesso   delle   aziende
          interessate,   nonche'   gli   obiettivi  di  reimpiego  da
          conseguire.  Il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali approva entro il 15 giugno 2006 il piano di riparto
          tra  le imprese interessate del contingente numerico di cui
          al presente comma.».