IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992,
n.  91;  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto
legislativo  16 aprile  1994,  n. 297; il decreto ministeriale del 30
gennaio  1998,  n.  39;  il  decreto  ministeriale 28 maggio 1992; il
decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio
1999,  n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445;  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001, n. 165; il
decreto  interministeriale  4  giugno 2001; il decreto del Presidente
della  Repubblica  18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n.
53;  il  decreto  legislativo  8 luglio  2003,  n.  277;  il  decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
informazione   professionale   per   l'insegnamento  acquisito  nella
Comunita'   europea   dalla   persona   sotto  indicata,  nonche'  la
documentazione  prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondenti
ai  requisiti  formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto
legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione  corrispondente  (art.  1, comma 2, citato decreto
legislativo n. 115) a quello cui l'interessato e' abilitato nel Paese
che  ha  rilasciato  il  titolo  (art.  1,  comma 1,  citato  decreto
legislativo n. 115);
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3,
ed  art.  2  citato  decreto  legislativo n. 115), al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di conferenza di
servizi   nella  seduta  del  18 gennaio  2006,  indetta  per  quanto
prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
  Visto  il  decreto  direttoriale  datato 1° febbraio 2006 (prot. n.
823)  che  subordina  il  riconoscimento al superamento di una misura
compensativa   composta   da  una  prova  attitudinale  o,  a  scelta
dell'interessato, al compimento di un tirocinio di adattamento;
  Vista  la  nota  n. prot. 4837/C2 datata 4 maggio 2006 con la quale
l'Ufficio  scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha fatto
conoscere   l'esito   favorevole  della  misura  compensativa  (prova
attitudinale) stabilita con il D.D. prot. n. 823 sopracitato;
  Accertato  che  sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento,
atteso   che   il  titolo  posseduto  dall'interessata  comprova  una
formazione  professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato
decreto legislativo n. 115;
                              Decreta:
  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma  accademico:  laurea  in  «Filosofia»  conseguita  presso
l'Universita' di Trieste il 26 febbraio 1999;
    titolo  di  abilitazione:  «Certificado  de  aptitud  Pedagogica»
rilasciato dall'Universita' di Barcellona il 3 maggio 2002, posseduto
dal   cittadino  italiano  Procentese  Cristiano  nato  a  Napoli  il
20 ottobre  1970,  ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo
27 gennaio  1992, n. 115, e' titolo di abilitazione all'esercizio, in
Italia,  della  professione  di  docente  nelle  scuole di istruzione
secondaria  di  secondo  grado,  nella  classe  di  concorso  36/A  -
Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 19 maggio 2006
                                     Il direttore generale: Criscuoli