IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed in
particolare l'art. 16, lettera d);
    Visto  il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
    Visto  l'art.  17,  comma 1  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.
510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata
in   vigore   del   Regolamento  stesso  figurano  nell'allegato  del
Regolamento  (CE)  n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del
Regolamento  (CE)  n.  2400/96,  sono  automaticamente  iscritte  nel
«registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette»;
    Visti  i  Regolamenti  (CE) con i quali, sono state registrate le
D.O.P.  e  la  I.G.P.  per  gli  oli di oliva vergini ed extravergini
italiani;
    Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P.
o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono
possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna
denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti organi;
    Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di
oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono
essere accertate da laboratori autorizzati;
    Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n. 156 recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
    Vista  la  circolare  ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  n. 55 del
7 marzo 2000;
    Vista   la  richiesta  presentata  in  data  15 maggio  2006  dal
laboratorio  Agenzia  delle  dogane  - Laboratorio chimico di Verona,
ubicato  in  Verona,  via  Sommacampagna  n.  61/A, volta ad ottenere
l'autorizzazione,  per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei
certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale,
limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;
    Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni  indicate  al  punto c)  della  predetta  circolare e in
particolare  ha  dimostrato  di  avere  ottenuto in data 3 marzo 2006
l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al
presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle
prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un
organismo  conforme  alla  norma  UNI  CEI EN 45003 ed accreditato in
ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
    Ritenuti  sussistenti  le condizioni e i requisiti concernenti il
rilascio dell'autorizzazione in argomento;
                              Autorizza
il  laboratorio Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Verona,
ubicato  in  Verona,  via  Sommacampagna n. 61/A, nella persona della
responsabile   dott.ssa  Adele  Fabbretti,  per  l'intero  territorio
nazionale,  al  rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel  settore
oleicolo,  aventi valore ufficiale. Le prove di analisi, per le quali
il laboratorio e' autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che
costituisce parte integrante del presente decreto.
    L'autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dalla data di
emanazione  del  presente  decreto  a  condizione  che il laboratorio
mantenga la validita' dell'accreditamento per tutto il detto periodo.
    La   eventuale  domanda  di  rinnovo  deve  essere  inoltrata  al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali almeno tre
mesi prima della scadenza.
    Il  responsabile  del  laboratorio  sopra  citato  ha  l'onere di
comunicare  all'amministrazione  autorizzante  eventuali  cambiamenti
sopravvenuti  interessanti  la struttura societaria, l'ubicazione del
laboratorio,  la  dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo
svolgimento delle prove.
    L'omessa      comunicazione      comporta      la     sospensione
dell'autorizzazione.
    Sui   certificati  di  analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di
comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario
indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di
analisi autorizzate.
    L'amministrazione   si  riserva  la  facolta'  di  verificare  la
sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il
provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento.
    Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 26 maggio 2006
                                      Il direttore generale: La Torre