IL CAPO DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
  Visto  l'art.  97  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(«Nuovo   codice   della   strada»),   come  modificato  dal  decreto
legislativo  15 gennaio  2002,  n.  9,  recante nuove disposizioni in
materia di circolazione dei ciclomotori, ed in specie i commi 1 e 4 i
quali  demandano ad apposito decreto dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture  e  dei trasporti la disciplina delle procedure, delle
modalita'  e  della  documentazione  occorrente  per  il rilascio del
certificato di circolazione dei ciclomotori;
  Visto  l'art.  249  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
16 dicembre  1992,  n. 495, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del
decreto  del  Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153, ed in
specie  il comma 2 il quale demanda al Ministero delle infrastrutture
e  dei  trasporti  l'individuazione  delle modalita' di comunicazione
agli  Uffici  motorizzazione  civile del Dipartimento per i trasporti
terrestri  dell'avvenuta  distruzione,  da  parte  del titolare della
targa per ciclomotore assegnatagli;
  Visto  l'art.  251  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
16 dicembre  1992,  n. 495, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 153 del 2006, ed in specie
il  comma 1 il quale dispone che siano disciplinate con provvedimento
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per
i trasporti terrestri le modalita' di affidamento, ai soggetti di cui
alla legge 8 agosto 1991, n. 264 abilitati al collegamento telematico
con  il  Centro  elaborazione  dati  del Dipartimento per i trasporti
terrestri,  delle procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed
aggiornamento dei certificati di circolazione dei ciclomotori;
  Visto l'art. 252 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495
del  1992,  come  sostituito  dall'art.  5,  comma 1, del decreto del
Presidente  della Repubblica n. 153 del 2006, ed in specie i commi 1,
2  e  6  i quali prevedono che le modalita' per il rilascio del nuovo
certificato   di  circolazione  e  della  nuova  targa,  in  caso  di
smarrimento,    distruzione,   sottrazione   o   deterioramento   del
certificato  di circolazione dei ciclomotori o delle relative targhe,
nonche'  le  modalita' di rilascio del tagliando di aggiornamento del
certificato   di   circolazione   dei   ciclomotori,  conseguente  al
trasferimento   della  residenza  del  relativo  intestatario,  siano
prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  Visto  l'art.  9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 153
del  2006,  il  quale  fa  salva la possibilita', per chi si dichiara
proprietario  di un ciclomotore immesso in circolazione anteriormente
alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, di richiedere il
rilascio  della nuova targa e del certificato di circolazione secondo
i  criteri  fissati dal citato art. 97 del decreto legislativo n. 285
del 1992;
  Ritenuto  di  dover  provvedere alla disciplina di dettaglio cui le
richiamate  norme  del codice della strada e del relativo regolamento
di esecuzione ed attuazione pongono rinvio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
    a) UMC,  gli  Uffici motorizzazione civile del Dipartimento per i
trasporti terrestri;
    b) imprese  di  consulenza automobilistiche, i soggetti esercenti
l'attivita'  di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modificazioni ed
integrazioni.