IL CAPO DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI Visto l'art. 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 («Nuovo codice della strada»), come modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante nuove disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori, ed in specie i commi 1 e 4 i quali demandano ad apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina delle procedure, delle modalita' e della documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione dei ciclomotori; Visto l'art. 249 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153, ed in specie il comma 2 il quale demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione delle modalita' di comunicazione agli Uffici motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri dell'avvenuta distruzione, da parte del titolare della targa per ciclomotore assegnatagli; Visto l'art. 251 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 153 del 2006, ed in specie il comma 1 il quale dispone che siano disciplinate con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri le modalita' di affidamento, ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 abilitati al collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, delle procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed aggiornamento dei certificati di circolazione dei ciclomotori; Visto l'art. 252 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 153 del 2006, ed in specie i commi 1, 2 e 6 i quali prevedono che le modalita' per il rilascio del nuovo certificato di circolazione e della nuova targa, in caso di smarrimento, distruzione, sottrazione o deterioramento del certificato di circolazione dei ciclomotori o delle relative targhe, nonche' le modalita' di rilascio del tagliando di aggiornamento del certificato di circolazione dei ciclomotori, conseguente al trasferimento della residenza del relativo intestatario, siano prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 153 del 2006, il quale fa salva la possibilita', per chi si dichiara proprietario di un ciclomotore immesso in circolazione anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, di richiedere il rilascio della nuova targa e del certificato di circolazione secondo i criteri fissati dal citato art. 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992; Ritenuto di dover provvedere alla disciplina di dettaglio cui le richiamate norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione pongono rinvio; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) UMC, gli Uffici motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri; b) imprese di consulenza automobilistiche, i soggetti esercenti l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni.