IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista   l'istanza   del   sig.ra   Soyez   Anne   Olympe,   nata  a
Enghien-Les-Bains  (Francia) il 26 febbraio 1956, cittadina francese,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n.
115/1992  cosi'  come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003,
del  sopra  indicato  decreto  legislativo, il riconoscimento del suo
titolo  professionale di «Psycologue» ai fini dell'accesso all'albo e
dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;
  Rilevato  che  la richiedente e' in possesso dei titoli accademici:
«Licence»   e  «Diplome  de  Maitrise  en  Psychologie  dominante  de
Psychologie  Pathologie  -  Psychologie  Cliniques» conseguiti presso
l'«Universite'  Paris  X  Nanterre»  rispettivamente  nel giugno 1980
e giugno   1981   e   «Diplome   d'Etudes  Superieures  Specialisees»
(D.E.S.S.)  in «Psychologie Clinique et Pathopathologique» conseguiti
presso l'«Universite' Paris XIII» nell'ottobre 1983;
  Considerato  che,  ai  sensi della legislazione francese, l'uso del
titolo  di  «Psycologue»  ai fini professionali e' riservato a coloro
che   abbiano  seguito  un  percorso  accademico  conclusosi  con  il
conseguimento  del  D.E.S.S.,  su  indicato,  o  del  D.E.A. (Diplome
d'Etudes Approfondies);
  Viste  le  determinazioni della conferenza di servizi tenutasi l'11
aprile 2006;
  Sentito  il  rappresentante  del  consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  psicologo  in  Italia, per cui non appare necessario
applicare le misure compensative;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Soyez Anne Olympe, nata a Enghien-Les-Bains (Francia)
il  26  febbraio 1956, cittadina francese, sono riconosciuti i titoli
denominati  in  premessa  quali titoli cumulativamente abilitanti per
l'iscrizione  all'albo  degli  psicologi  -  sezione A, e l'esercizio
della professione in Italia.
    Roma, 29 maggio 2006
                                          Il direttore generale: Papa