IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza della sig.ra Schlager Julia Maria, nata a Karlsruhe
(Germania) il 25 giugno 1979, cittadina tedesca, diretta ad ottenere,
ai  sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato
dal  decreto  legislativo  n.  277/2003, il riconoscimento del titolo
accademico-professionale    conseguito   in   Germania   di   «Diplom
Psychologin»  conseguito  presso la «Philipps-Universitat Marburg» in
data  19 aprile 2005, ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi -
sezione A e dell'esercizio in Italia della omonima professione;
  Considerato  che  la  richiedente  ha  dimostrato di aver svolto un
tirocinio professionale semestrale nel 2002;
  Preso atto che la sig.ra Schlager e' in possesso di una «formazione
regolamentata»  ai  sensi  della direttiva 2001/19/CE, come attestato
dalla  autorita'  competente  tedesca  nella  nota  in  atti datata 2
gennaio 2006;
  Viste  le  determinazioni  delle conferenze di servizi nella seduta
del 24 gennaio 2006;
  Sentito  il  rappresentante  del  consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  psicologo - sezione A e quella di cui e' in possesso
l'istante,   per   cui   appare   necessario   applicare   le  misure
compensative;
  Visto  l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi'
come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla sig.ra Schlager Julia Maria, nata a Karlsruhe (Germania) il 25
giugno  1979,  cittadina tedesca, e' riconosciuto il titolo di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.