IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Schlager Julia Maria, nata a Karlsruhe (Germania) il 25 giugno 1979, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale conseguito in Germania di «Diplom Psychologin» conseguito presso la «Philipps-Universitat Marburg» in data 19 aprile 2005, ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e dell'esercizio in Italia della omonima professione; Considerato che la richiedente ha dimostrato di aver svolto un tirocinio professionale semestrale nel 2002; Preso atto che la sig.ra Schlager e' in possesso di una «formazione regolamentata» ai sensi della direttiva 2001/19/CE, come attestato dalla autorita' competente tedesca nella nota in atti datata 2 gennaio 2006; Viste le determinazioni delle conferenze di servizi nella seduta del 24 gennaio 2006; Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo - sezione A e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Schlager Julia Maria, nata a Karlsruhe (Germania) il 25 giugno 1979, cittadina tedesca, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.