IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  l'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto  legislativo  n.
286/1998, e successive integrazioni, che prevede l'applicabilita' del
decreto  legislativo  stesso  anche  ai  cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Vista l'istanza del sig. Cherubino Tommaso, nato il 6 aprile 1976 a
Pavia  (Italia),  cittadino  italiano,  diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999,  n.  394,  in  combinato  disposto  con  l'art.  12 del decreto
legislativo  27 gennaio  1992,  n.  115, il riconoscimento del titolo
professionale  di  «Attorney  and  Counselor  at  Law»  di  cui e' in
possesso  dal  2  dicembre  2004,  come  attestato  dalla  «Appellate
Division  of  the  Supreme  Court  of  the  State of New York - Third
Judicial Department», ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati ed
esercizio in Italia della omonima professione;
  Considerato  che  il  sig.  Cherubino  ha  conseguito  la laurea in
giurisprudenza in data 22 marzo 2002 presso l'Universita' degli studi
di  Pavia  ed  il titolo accademico «Master of Laws» rilasciato dalla
«University  of  Pennsylvania»  di Filadelfia (USA) in data 19 maggio
2003;
  Preso  atto  che  il  richiedente  ha  prodotto  il  certificato di
compiuta  pratica  forense  rilasciato  dall'ordine degli avvocati di
Varese in data 16 novembre 2004;
  Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del 24 gennaio 2006;
  Visto   l'art.   49,  comma 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
  Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig. Cherubino Tommaso, nato il 6 aprile 1976 a Pavia (Italia),
cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati
e l'esercizio della professione in Italia.