IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Sanabria  Aroca  Alba Luz, nata il
5 gennaio 1978 a Bogota' (Colombia), cittadina colombiana, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
accademico-professionale  di  «Ingeniera  de  Sistemas» conseguito in
Colombia  e  rilasciato  in  data  3 ottobre  2003 dalla «Universidad
Nacional  de  Colombia»  di  Bogota'  (Colombia) ai fini dell'accesso
all'albo  degli  ingegneri - sezione A - settore dell'informazione ed
esercizio in Italia della omonima professione;
  Preso  atto  che  la  richiedente  risulta essere immatricolata nel
registro   professionale   degli   ingegneri  della  Colombia  al  n.
25255-102043,   a  seguito  di  risoluzione  nazionale  n.  3628  del
19 novembre  2003 rilasciata dal Consiglio professionale nazionale di
ingegneria COPNIA della Repubblica colombiana;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del 24 gennaio 2006;
  Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di
categoria  espresso  nella seduta sopra indicata e nella nota in atti
datata 6 febbraio 2006;
  Ritenuto   che  la  sig.ra  Sanabria  Aroca  abbia  una  formazione
accademica  e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia
della  professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione
A - settore dell'informazione, come risulta dai certificati prodotti,
per cui non appare necessario applicare misure compensative;
  Visti  gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998,  e
successive  modifiche,  e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle
quote  relative  ai  flussi di ingresso nel territorio dello Stato di
cui  all'art.  3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta
per  i  cittadini  stranieri  gia'  in  possesso  di  un  permesso di
soggiorno  per  lavoro  subordinato,  lavoro  autonomo  o  per motivi
familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  questura  di  Venezia in data 1° febbraio 2005 con
validita' fino al 1° febbraio 2010 per motivi familiari;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Sanabria  Aroca  Alba  Luz,  nata il 5 gennaio 1978 a
Bogota'  (Colombia),  cittadina colombiana, e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  ingegneri  -  sezione  A settore dell'informazione e
l'esercizio  della  professione  in Italia, fatta salva la perdurante
validita'  del  permesso  di  soggiorno e il rispetto delle quote dei
flussi migratori.
    Roma, 29 maggio 2006
                                          Il direttore generale: Papa