IL PRESIDENTE

    Vista  la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento
della  giurisdizione  amministrativa e del personale di segreteria ed
ausiliario  del  Consiglio  di  Stato  e dei tribunali amministrativi
regionali;
    Visto l'art. 53-bis, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186,
come  introdotto  dall'art.  20  della  legge 21 luglio 2000, n. 205,
secondo   il   quale  il  Consiglio  di  presidenza  della  Giustizia
amministrativa  disciplina  l'organizzazione,  il  funzionamento e la
gestione   delle  spese  del  Consiglio  di  Stato  e  dei  tribunali
amministrativi regionali;
    Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare l'art.
3, comma 4;
    Visto  il  regolamento  che  disciplina  l'organizzazione  ed  il
funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e
dei  tribunali  amministrativi  regionali,  approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre 1995, n. 580;
    Visto  il decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161, concernente
norme   di   attuazione   dello   statuto  speciale  per  la  regione
Trentino-Alto  Adige,  recante  modifiche  al  decreto del Presidente
della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernente l'istituzione del
tribunale  regionale  di  Giustizia  amministrativa di Trento e della
sezione  autonoma di Bolzano e con il quale sono state rideterminate,
tra l'altro, le relative dotazioni organiche;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 vigente ed in
particolare gli articoli 15, comma 5 e 6, comma 5;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
27 dicembre   2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale  -  n.  38  del 14 febbraio 2002, con il quale le qualifiche
dirigenziali, le aree funzionali, le posizioni economiche e i profili
professionali  del  personale amministrativo del Consiglio di Stato e
dei  tribunali  amministrativi  regionali  sono stati ripartiti nelle
sedi della Giustizia amministrativa;
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  comparto
Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999;
    Visto  l'art. 7 del C.C.I.A. stipulato in data 18 settembre 2000,
relativo  all'individuazione  dei  profili  professionali,  ai  sensi
dell'art. 13, comma 5, del predetto contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale del comparto ministeri;
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  comparto
Ministeri sottoscritto in data 12 giugno 2003;
    Visto l'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in
base  al  quale  le  dotazioni  organiche delle amministrazioni dello
Stato  debbono  essere  rideterminate  apportando  una  riduzione non
inferiore  al 5% della spesa complessiva relativa al numero dei posti
in organico di ciascuna amministrazione;
    Visto  il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 51 del
26 maggio  2005  con  il quale, in coerenza con la riduzione di spesa
sopra riportata, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali,
delle  aree  funzionali,  delle  posizioni  economiche  e dei profili
professionali  del  personale amministrativo del Consiglio di Stato e
dei  tribunali  amministrativi  regionali  e' ridotta, a far data dal
30 aprile  2005,  di  49  unita'  passando dalle originarie 969 a 920
unita' complessive;
    Considerato che tale ridimensionamento prevede, per conseguire la
prescritta  riduzione  di  spesa  con  il  minor  pregiudizio  per la
funzionalita'  degli  uffici,  la necessita' di accorpare le funzioni
dirigenziali  relative  al  Tar  Val  d'Aosta, al Tar Emilia Romagna,
Parma  e  al  Tar  Abruzzo, Pescara rispettivamente nella persona del
segretario  generale  del Tar Piemonte, Tar Emilia Romagna, Bologna e
del  Tar  Abruzzo,  L'Aquila,  le cui competenze, per conseguenza, si
estendono  agli  uffici di Aosta, Parma e Pescara, nonche' di ridurre
le piante organiche di alcuni uffici individuati secondo i criteri di
cui   alla   relazione   del   segretario  generale  della  Giustizia
amministrativa del 18 aprile 2006;
    Vista   la  proposta  formulata  dal  segretario  generale  della
Giustizia   amministrativa   con   nota  prot. n.  652/S.G./s.p.  del
18 aprile  2006  con  la  quale  sono  individuate, sede per sede, le
professionalita' destinatarie della riduzione;
    Considerato  che  e'  emersa anche la necessita' di rimodulare la
ripartizione  dei  posti  relativi  al profilo di tecnico informatico
(posizione  economica  B3I),  che  sono  incrementati, per gli uffici
centrali  della Giustizia amministrativa e per il Tar Lazio - sede di
Roma   rispettivamente   di  quattro  e  di  una  unita'  alle  quali
corrispondono  altrettante  riduzioni  nelle  dotazioni organiche dei
tribunali  amministrativi  regionali  di Reggio Calabria, Campobasso,
Trieste, Venezia e Pescara;
    Vista la delibera del Consiglio di presidenza del 21 aprile 2006,
con  la  quale  e'  stata approvata la citata proposta del Segretario
generale;
    Preso   atto  dell'avvenuta  consultazione  delle  organizzazioni
sindacali   maggiormente   rappresentative   e  delle  rappresentanze
sindacali unitarie;
                              Decreta:
    In  attuazione  dell'art.  1,  comma 93,  della legge 30 dicembre
2004, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree
funzionali,  delle  posizioni  economiche e dei profili professionali
del  personale  amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi  regionali  e'  rideterminata  secondo  la  tabella  A
allegata  al  presente decreto. Tale tabella sostituisce la tabella A
allegata al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 7 marzo
2003.

      Roma, 8 maggio 2006

                                            Il Presidente: de Roberto