IL PRESIDENTE Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali; Visto l'art. 53-bis, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186, come introdotto dall'art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, secondo il quale il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare l'art. 3, comma 4; Visto il regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995, n. 580; Visto il decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernente l'istituzione del tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano e con il quale sono state rideterminate, tra l'altro, le relative dotazioni organiche; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 vigente ed in particolare gli articoli 15, comma 5 e 6, comma 5; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38 del 14 febbraio 2002, con il quale le qualifiche dirigenziali, le aree funzionali, le posizioni economiche e i profili professionali del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali sono stati ripartiti nelle sedi della Giustizia amministrativa; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999; Visto l'art. 7 del C.C.I.A. stipulato in data 18 settembre 2000, relativo all'individuazione dei profili professionali, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto ministeri; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri sottoscritto in data 12 giugno 2003; Visto l'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in base al quale le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato debbono essere rideterminate apportando una riduzione non inferiore al 5% della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 51 del 26 maggio 2005 con il quale, in coerenza con la riduzione di spesa sopra riportata, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali e' ridotta, a far data dal 30 aprile 2005, di 49 unita' passando dalle originarie 969 a 920 unita' complessive; Considerato che tale ridimensionamento prevede, per conseguire la prescritta riduzione di spesa con il minor pregiudizio per la funzionalita' degli uffici, la necessita' di accorpare le funzioni dirigenziali relative al Tar Val d'Aosta, al Tar Emilia Romagna, Parma e al Tar Abruzzo, Pescara rispettivamente nella persona del segretario generale del Tar Piemonte, Tar Emilia Romagna, Bologna e del Tar Abruzzo, L'Aquila, le cui competenze, per conseguenza, si estendono agli uffici di Aosta, Parma e Pescara, nonche' di ridurre le piante organiche di alcuni uffici individuati secondo i criteri di cui alla relazione del segretario generale della Giustizia amministrativa del 18 aprile 2006; Vista la proposta formulata dal segretario generale della Giustizia amministrativa con nota prot. n. 652/S.G./s.p. del 18 aprile 2006 con la quale sono individuate, sede per sede, le professionalita' destinatarie della riduzione; Considerato che e' emersa anche la necessita' di rimodulare la ripartizione dei posti relativi al profilo di tecnico informatico (posizione economica B3I), che sono incrementati, per gli uffici centrali della Giustizia amministrativa e per il Tar Lazio - sede di Roma rispettivamente di quattro e di una unita' alle quali corrispondono altrettante riduzioni nelle dotazioni organiche dei tribunali amministrativi regionali di Reggio Calabria, Campobasso, Trieste, Venezia e Pescara; Vista la delibera del Consiglio di presidenza del 21 aprile 2006, con la quale e' stata approvata la citata proposta del Segretario generale; Preso atto dell'avvenuta consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle rappresentanze sindacali unitarie; Decreta: In attuazione dell'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali e' rideterminata secondo la tabella A allegata al presente decreto. Tale tabella sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 7 marzo 2003. Roma, 8 maggio 2006 Il Presidente: de Roberto