IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme
per l'istituzione del gioco «Bingo» ai sensi dell'art. 16 della legge
13 maggio 1999, n. 133;
  Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con
la  quale  l'incarico  di  controllore  centralizzato  del  gioco del
«Bingo»  e'  affidato  all'Amministrazione  autonoma  dei Monopoli di
Stato;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  4  comma 3  del  predetto decreto
ministeriale  31 gennaio  2000, n. 29, ai sensi del quale con decreto
del  Ministero delle finanze e' approvata la disciplina relativa alle
modalita' e agli elementi del gioco, alla stampa, alla distribuzione,
alla  vendita  e  all'uso  delle  cartelle,  alle apparecchiature per
l'estrazione  delle  palline,  alle  caratteristiche  e all'uso delle
palline,  al  prezzo  di vendita delle cartelle, ai premi e alla loro
corresponsione,   alle   regole  di  svolgimento  delle  partite,  ai
rimborsi,  alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco e
ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco;
  Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,     recanti     disposizioni    in    materia    di    indirizzo
politico-amministrativo   e  di  funzioni  dei  dirigenti  di  uffici
dirigenziali generali;
  Visto il decreto direttoriale 18 ottobre 2005, recante modifiche al
regolamento  di  gioco  del  Bingo, approvato con decreto 16 novembre
2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art. 2, comma 1, del decreto direttoriale 18 ottobre 2005,
il  quale prevede che le disposizioni del decreto stesso si applicano
a  decorrere  dalla  data  che sara' stabilita con successivo decreto
direttoriale   del   Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Considerato  che  l'applicazione  delle  disposizioni  del  decreto
direttoriale  18  ottobre  2005,  presuppone  che  siano  eseguiti  i
collaudi  dei  sistemi  informatici  di  sala  al fine di verificarne
l'adeguamento   alle   specifiche   tecniche  approvate  con  decreto
direttoriale   16 novembre  2000,  come  modificate  con  il  decreto
direttoriale 14 novembre 2005;
  Considerata la opportunita', nell'interesse erariale, di accelerare
le  operazioni  di  collaudo  dei  sistemi  informatici  di sala, per
l'esecuzione  delle  quali  sono  state  dettate disposizioni fin dal
24 febbraio  2006,  e  di  fissare la data a decorrere dalla quale si
applicano  le  disposizioni di cui al decreto direttoriale 18 ottobre
2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Adempimenti dei concessionari
  1.  I  concessionari  del  bingo  sono tenuti ad adeguare, entro il
30 giugno  2006,  i  sistemi  informatici  di  sala  alle  specifiche
tecniche  di  cui  al  decreto  direttoriale  16 novembre  2000  come
modificate   con  il  decreto  direttoriale  14 novembre  2005,  e  a
richiederne il collaudo da parte dell'Amministrazione;