IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
    Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
    Vista la legge 8 aprile 1988, n. 109, art. 5, che stabilisce, tra
l'altro,  che  una  quota  del  Fondo  sanitario  nazionale  di parte
corrente  sia  riservata  all'erogazione  di  borse  di studio per la
formazione  specifica  in medicina generale, secondo la direttiva del
Consiglio  delle  Comunita'  europee n. 86/457 del 15 settembre 1986,
successivamente  incorporata  dalla  direttiva 93/16/CEE del 5 aprile
1993,  poi  modificata  dalla  direttiva  n. 2001/19/CE del 14 maggio
2001;
    Visto   il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502,  e
successive  modificazioni  ed integrazioni, concernente il riordino e
la  disciplina  in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421;
    Visto   l'art.  3  del  decreto-legge  30 maggio  1994,  n.  325,
convertito   nella   legge   19 luglio  1994,  n.  467  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  che definisce gli oneri connessi ai
corsi di formazione dei medici;
    Visto  l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
in  base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte
delle  regioni  Sicilia  e  Sardegna,  al  finanziamento del Servizio
sanitario  nazionale,  previste  dall'art.  34,  comma 3, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549;
    Visto  l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
il  quale  dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e
Bolzano,  la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia
provvedano  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale nei
rispettivi  territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n.
724/1994  e  dell'art.  1,  comma 144, della legge n. 662/1996, senza
alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
    Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  2001/19/CE  sopra  citata,  che reca in particolare
all'art.  9, modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
relativo alla professione di medico;
    Vista  la propria delibera del 27 maggio 2005, n. 47, che riserva
la  somma  di  381.832.000,00 euro per il finanziamento delle quote a
destinazione   vincolata   di  parte  corrente  del  Fondo  sanitario
nazionale   2005,  da  ripartire  successivamente  con  proposta  del
Ministro della salute;
    Vista la proposta del Ministro della salute del 1° febbraio 2006,
trasmessa   con   nota   n.   2185/DGPROG/4-P/I.8.d.f,   relativa  al
finanziamento  delle  borse  di  studio  in  medicina generale per la
seconda annualita', triennio 2004-2006;
    Vista   l'intesa  espressa  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano nella seduta del 26 gennaio 2006;
    Su proposta del Ministro della salute;
                              Delibera:
    A valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 2005,
e' assegnata alle regioni la somma complessiva di 38.498.425,00 euro,
per  il  finanziamento  delle  borse  di studio in medicina generale,
seconda  annualita',  triennio  2004-2006, come risulta dalla tabella
allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.
      Roma, 22 marzo 2006
                                            Il Presidente: Berlusconi
Il segretario del CIPE: Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 39