IL MINISTRO DELLA SALUTE
                                  e
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto  l'art.  6, lettere v) e z), della legge 23 dicembre 1978, n.
833;
  Visto  l'art.  8-quinquies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n. 502, e successive modificazioni, che demanda a un
decreto  congiunto  del  Ministro  della  salute e del Ministro della
difesa   l'individuazione   delle   categorie  destinatarie  e  delle
tipologie   delle   prestazioni  erogate  dalle  strutture  sanitarie
militari;
  Visto il decreto interministeriale sanita-difesa in data 31 ottobre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271;
  Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme
sulla  costituzione  dei  gabinetti  dei  Ministri e delle segreterie
particolari dei sottosegretari di Stato;
  Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, che prevede l'istituzione degli uffici di diretta collaborazione
di  cui  il  Ministro  si  avvale  per  l'esercizio delle funzioni di
indirizzo politico-amministrativo;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n.
241,  recante  regolamento  di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro della difesa;
  Ravvisata   l'esigenza   di   integrare  l'elenco  delle  categorie
destinatarie  delle prestazioni erogate dalle strutture della sanita'
militare,  di  cui all'art. 1, comma 2, del decreto interministeriale
31 ottobre  2000, con i componenti, anche cessati dalla carica, degli
uffici  di  gabinetto  e degli altri uffici di diretta collaborazione
del  Ministro della difesa, come pure con i relativi coniugi, parenti
ed affini in primo grado;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1.  All'art.  1,  comma 2, del decreto interministeriale 31 ottobre
2000, citato in premessa, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
    «b-bis) i componenti, anche cessati dalla carica, degli uffici di
gabinetto  del  Ministro  della difesa, di cui al regio decreto-legge
10 luglio 1924, n. 1100, e degli uffici di diretta collaborazione, di
cui  all'art.  14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e  al  conseguente  regolamento  di  organizzazione riferito al
Ministero  della  difesa,  come  pure  i relativi coniugi, parenti ed
affini in primo grado;».
    Roma, 29 marzo 2006

                                       Il Ministro della salute
                                              (ad interim)
                                               Berlusconi
Il Ministro della difesa
        Martino