IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
  Visto  il  decreto  legislativo  30 aprile 1999, n. 285, recante il
«Codice  della strada», e le successive modifiche ed integrazioni, ed
in  particolare  gli  articoli 54,  comma 1, lettera m), 56, comma 2,
lettera e) e 61, comma 3;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n.  495,  recante  il  «Regolamento di esecuzione e di attuazione del
Codice della strada», e le successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 giugno  2002,  di recepimento della direttiva n. 2001/116/CE della
Commissione  del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la
direttiva   n.   70/156/CEE   concernente   il  ravvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli
a motore e dei loro rimorchi;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
2 maggio  2001,  n.  277,  con  cui  e' stato adottato il regolamento
recante le «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei
veicoli  a  motore,  dei  rimorchi,  delle  macchine  agricole, delle
macchine  operatrici  e  dei  loro  sistemi,  componenti  ed  entita'
tecniche» e le successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dei trasporti del 16 giugno 1983
concernente le norme tecniche applicabili ai veicoli per il trasporto
promiscuo di persone e cose ed alle autocaravan;
  Visto  il decreto del Ministro dei trasporti del 28 maggio 1985 che
stabilisce  le  specifiche  tecniche  e funzionali delle autocaravan,
caravan  e  rimorchi  per  trasporto  di  attrezzature  turistiche  e
sportive;
  Considerata  la  necessita'  di  adeguare  al  progresso tecnico le
caratteristiche  costruttive  delle  autocaravan  e  dei caravan e di
armonizzare  le  procedure di omologazione degli stessi con il quadro
normativo comunitario;
                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Il  presente  decreto  disciplina  ai  sensi di quanto previsto
dall'art. 75 del Codice della strada commi 2 e 3 ed in conformita' al
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001,
n.  277, le procedure di omologazione dei nuovi tipi di autocaravan e
di caravan, nonche' quello di accertamento dei requisiti di idoneita'
alla circolazione degli stessi.