IL DIRETTORE GENERALE
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269,
convertito  nella  legge  24  novembre  2003,  n. 326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre  2004,  n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  di conversione del
decreto-legge  21  ottobre  1996, n. 536, relativa alle misure per il
contenimento  della  spesa farmaceutica e la determinazione del tetto
di  spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300
del 23 dicembre 1996;
  Visto  il  provvedimento  della Commissione Unica del Farmaco (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige su Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4  ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali
innovativi  la  cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati
ma   non   sul   territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora
autorizzati  ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali
da  impiegare  per  una  indicazione  terapeutica  diversa  da quella
autorizzata  da  erogarsi  a  totale  carico  del  Servizio sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;
  Visto   ancora   il   provvedimento  CUF  datato  31  gennaio  2001
concernente  il  monitoraggio  clinico  dei  medicinali  inseriti nel
succitato  elenco,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24
marzo 2001;
  Visti  altresi'  i  provvedimenti  CUF  e  le  determinazioni  AIFA
concernenti   l'inserimento   nel  suddetto  elenco  dei  medicinali:
epoetina  alfa  e beta (Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'l1 marzo 1998);
tetraidrobiopterina  (Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1998);
testolattone   (Gazzetta   Ufficiale  n.  7  dell'11  gennaio  1999);
interferone  alfa  ricombinante (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo
1999);  adenosin-deaminasi (adagen), mifepristone (Gazzetta Ufficiale
n.  51  del  3 marzo  1999); interferone alfa ricombinante, (Gazzetta
Ufficiale  n.  92  del  21  aprile  1999); interferone alfa naturale,
interferone alfa ricombinante (Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno
1999);  octreotide  (Gazzetta  Ufficiale  n. 137 del 14 giugno 1999);
trientine  Cl.  (Gazzetta  Ufficiale  n.  258  del  3 novembre 1999);
ciclosporina A, ribavirina (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre
1999);  l-arginina,  epoetina  alfa  e  beta, zinco solfato (Gazzetta
Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2000); interferone gamma, levocarnitina,
octreotide  (Gazzetta  Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2000); mitotane
(lysodren)  (Gazzetta  Ufficiale  n. 207 del 5 settembre 2000); acido
cis-retinoico,  lamivudina, micofenolato mofetile (Gazzetta Ufficiale
n.  219  del  19 settembre  2000  con  errata-corrige  nella Gazzetta
Ufficiale  n. 232 del 4 ottobre 2000); biotina (Gazzetta Ufficiale n.
34 del 10 febbraio 2001); octreotide (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24
marzo  2001); tiopronina (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2001;
anastrozolo  ed  octreotide  (Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio
2001);  gemtuzumab  ozogamicin  (Gazzetta  Ufficiale  n.  211 dell'11
settembre   2001);  rituximab  (Gazzetta  Ufficiale  n.  223  del  23
settembre 2002); interferone alfa-2b ricombinante (Gazzetta Ufficiale
n. 87 del 14 aprile 2003); idebenone (Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8
marzo  2004);  galsulfase  (Gazzetta  Ufficiale n. 259 del 7 novembre
2005); trastuzumab (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2005);
  Atteso  che  il  medicinale  «idrossiurea»,  gia'  registrato ed in
commercio  per  altre  indicazioni  terapeutiche, puo' costituire una
valida  alternativa  terapeutica nel trattamento di pazienti con beta
talassemia  non  trasfusione-dipendente e con sindromi falcemiche che
presentino una sintomatologia grave e/o invalidante;
  Ritenuto  opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia
la  prescrizione  di  detto  medicinale  a totale carico del Servizio
sanitario nazionale;
  Ritenuto   necessario   dettare  le  condizioni  alle  quali  detto
medicinale  viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento
datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco stesso;
  Tenuto  conto  della decisione assunta dalla Commissione consultiva
tecnico-scientifica  (CTS) nella riunione del 10, 11 e 12 aprile 2006
- Verbale n. 26;
  Ritenuto   pertanto   di   includere   il   medicinale  idrossiurea
nell'elenco  dei  medicinali  erogabili  a totale carico del Servizio
sanitario  nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996,
n.  648,  per  l'indicazione terapeutica: trattamento di pazienti con
beta  talassemia non trasfusione-dipendente e con sindromi falcemiche
che presentino una sintomatologia grave e/o invalidante;
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina
del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  Direttore  generale
dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004
al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero della salute;
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco;
                             Determina:
                               Art. 1.
  Il  medicinale idrossiurea e' inserito, ai sensi dell'art. 1, comma
4,  del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge
23  dicembre  1996,  n.  648, nell'elenco istituito col provvedimento
della Commissione Unica del Farmaco citato in premessa.