IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 con il quale e' stato approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei; Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000 con i quali sono state determinate le classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie e il decreto ministeriale 25 novembre 2005 con il quale e' stata definita la classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale sono state apportate modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; Vista la legge 19 ottobre 1999 n. 370; Visto il piano di azione della commissione dell'Unione europea del 24 maggio 2000 e 28 marzo 2001 Piano d'azione e-learning - Pensare all'istruzione di domani»; Vista la risoluzione del Consiglio dei Ministri istruzione dell'Unione europea del 13 luglio 2001 sull'e-learning (2001/C 204/02), la quale, tra l'altro, incoraggia gli Stati membri a esprimere nuovi metodi e approcci di apprendimento e a promuovere la mobilita' virtuale e progetti di campus transnazionali virtuali; Vista la decisione n. 2318/2003/CE del 5 dicembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma e-learning); Preso atto che la predetta proposta di decisione intende supportare, anche con specifiche risorse, le iniziative degli Stati membri dell'Unione europea nel settore della formazione a distanza e, nell'ambito dei settori prioritari di intervento, quello universitario; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed in particolare l'art. 26, concernente le iniziative in materia di innovazione tecnologica; Considerato che il comma 5 del predetto art. 26, stabilisce che «con decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato»; Visto il decreto interministeriale 17 aprile 2003 con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle universita' statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509; Visto il decreto interministeriale del 15 aprile 2005 con il quale sono state approvate modifiche al predetto decreto 17 aprile 2003; Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003 con il quale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, sono stati determinati gli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006; Vista la successiva nota di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottata in data 4 dicembre 2003, prot. n. 1643 con la quale sono stati individuati i contenuti della programmazione universitaria e le indicazioni operative anche con riferimento alla istituzione di nuove universita' non statali ivi comprese quelle di cui al predetto decreto interministeriale 17 aprile 2003; Vista l'istanza presentata in data 21 novembre 2005 per la costituzione di una universita' telematica denominata «Universita' delle Scienze Umane (UNISU)»; Visto il parere reso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 6 aprile 2006; Visto il parere reso dal Comitato per la valutazione del sistema universitario comunicato con nota prot. 225 del 24 marzo 2006; Preso atto che la predetta istanza e' stata integrata da successiva documentazione trasmessa in data 3 febbraio 2006, 9 marzo 2006 e 26 aprile 2006; Vista la nota del 14 aprile 2006 con la quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio delle Scienze umane ha dichiarato di rinunciare all'accreditamento del corso di laurea specialistica in Educatore professionale dei servizi per il quale il Consiglio Universitario Nazionale ha espresso parere non favorevole; Rilevato che la programmazione dell'offerta formativa del suddetto Ateneo telematico rispetta, in termini di requisiti minimi strutturali, i criteri ed i parametri definiti dal decreto ministeriale 27 gennaio 2005, adottato ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto ministeriale n 270 del 2004; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dalla data del presente decreto e' istituita l'«Universita' Telematica delle Scienze Umane» (UNISU). 2. A decorrere dalla data del presente decreto l'Universita' Telematica delle Scienze Umane (UNISU) e' autorizzata ad istituire ed attivare i seguenti corsi di laurea, di laurea specialistica e di laurea magistrale, afferenti alle sottoindicate facolta': Facolta' di giurisprudenza: giurisprudenza (classe MG/01); Facolta' di economia: economia finanza e diritto per la gestione d'impresa (classe 17); economia finanza e diritto per la gestione d'impresa (classe 64/S); Facolta' di scienze politiche: scienze politiche e relazioni internazionali (classe 15); Facolta' di scienze della formazione: scienze dell'educazione e della formazione (classe 18). 3. I corsi di laurea di cui al comma 2, per i fini di cui agli articoli 4 e 6 del decreto interministeriale 17 aprile 2003, sono accreditati per il rilascio dei rispettivi titoli accademici al termine dei corsi stessi.