IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificato dall'art. 2 del decreto legge 21 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' Europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 1787 recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune; Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, recante disposizioni nazionali di attuazione dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la riserva nazionale; Ritenuta la necessita' di adattare il calcolo delle medie regionali da considerarsi per la riserva nazionale per i settori dello zucchero, dell'olio d'oliva e del tabacco; Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni urgenti per l'avvio a decorrere dal 1° gennaio 2006 del regime dei pagamenti diretti nel settore dello zucchero e per una immediata ed ordinata applicazione delle richiamate norme comunitarie; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 28 marzo 2006; Decreta: Art. 1. Periodo di riferimento 1. In attuazione della lettera K dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003, il periodo di riferimento comprende le campagne di commercializzazione 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003.