IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio  del
29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  795/2004  della  Commissione  del
21 aprile 2004 e successive modifiche e integrazioni;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  796/2004  della  Commissione  del
21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1973/2004  della  Commissione del
29 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come
modificato  dall'art.  2  del  decreto  legge 21 giugno 2004, n. 157,
convertito  con  modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con
il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei
regolamenti  emanati  dalla Comunita' Europea si provvede con decreto
del  Ministro  delle  politiche agricole e forestali, d'intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
  Visto  il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la
soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per
le  erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 agosto  2004,  n.  1787 recante
disposizioni  per  l'attuazione della riforma della politica agricola
comune;
  Visto  il  decreto ministeriale 24 marzo 2005, recante disposizioni
nazionali   di  attuazione  dell'art.  42  del  regolamento  (CE)  n.
1782/2003 concernente la riserva nazionale;
  Ritenuta la necessita' di adattare il calcolo delle medie regionali
da  considerarsi  per  la  riserva  nazionale  per  i  settori  dello
zucchero, dell'olio d'oliva e del tabacco;
  Ritenuta  la necessita' di dettare disposizioni urgenti per l'avvio
a  decorrere dal 1° gennaio 2006 del regime dei pagamenti diretti nel
settore  dello  zucchero e per una immediata ed ordinata applicazione
delle richiamate norme comunitarie;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano,
espressa nella seduta del 28 marzo 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Periodo di riferimento
    1.   In   attuazione   della  lettera  K  dell'allegato  VII  del
regolamento (CE) n. 1782/2003, il periodo di riferimento comprende le
campagne di commercializzazione 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003.