IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
                           E DELLA RICERCA
    Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e
successive modifiche;
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
    Visto  il  decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 ed in particolare
l'art. 1, comma 8;
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modifiche;
    Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari;
    Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre
2004,  n.  270  «Regolamenti  recanti  norme  concernenti l'autonomia
didattica degli atenei»;
    Visto  il  decreto  legislativo  17 ottobre  2005,  n. 227 che ha
provveduto  a  definire  nuove  norme  in materia di formazione degli
insegnanti;
    Considerato  che  non  sono stati emanati i decreti attuativi del
suindicato decreto legislativo;
    Visto  il  decreto ministeriale 12 aprile 2006, con il quale sono
stati  determinati  le  modalita'  ed  i  contenuti  delle  prove  di
ammissione   alle   scuole  di  specializzazione  per  l'insegnamento
secondario  di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della citata legge
n. 264/1999;
    Visti  i  fabbisogni  di  personale  docente nelle scuole di ogni
ordine   e  grado  individuati  e  comunicati  dal  Dipartimento  per
l'istruzione;
    Preso  atto  della  offerta formativa potenziale deliberata dalle
singole  universita' con espresso riferimento ai parametri richiamati
dall'art.  3,  comma 2,  lettere a) b) e c) della richiamata legge n.
264/1999;
    Ritenuto  di dover determinare per l'anno accademico 2006/2007 il
numero  dei posti a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Limitatamente  all'anno accademico 2006/2007, il numero dei posti
disponibili  a  livello  nazionale  per  l'ammissione  alle scuole di
specializzazione  per  l'insegnamento secondario di cui alle premesse
e' determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi
universitarie, in n. 11.647 e ripartito fra le universita' secondo la
tabella  allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del presente
decreto.