IL DIRETTORE GENERALE
        del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria
             la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernente «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' del 15 marzo 1996
(Gazzetta   Ufficiale   n.   74   del   28 marzo  1996),  concernente
semplificazioni  procedurali e in particolare l'art. 2 del decreto in
questione,  relativo  alle  semplificazioni  applicabili  a  prodotti
uguali  ad  altri  gia'  autorizzati,  in  applicazione  dell'art. 5,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.   290,   concernente   il   regolamento   di  semplificazione  dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in
commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti e in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di
prodotti uguali;
    Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, corretto e
integrato   dal  decreto  del  28 luglio  2004  n.  260,  concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
    Vista la domanda presentata in data 16 dicembre 2005 dall'impresa
Valent  Biosciences,  divisione  della  Sumitomo Chemical Agro Europe
Sas,  diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario
denominato  Biobit  DF,  uguale al prodotto di riferimento denominato
Primial  WG,  contenente  la  sostanza attiva Bacillus thuringiensis,
dell'impresa  Valent  Biosciences,  divisione della Sumitomo Chemical
Agro  Europe  Sas, registrato al n. 9655 con decreto dirigenziale del
3 giugno 1998 e modificato con successivi decreti di cui l'ultimo del
23 novembre 2005;
    Rilevato che la verifica tecnica giuridica d'ufficio ha accertato
la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni
procedurali citate e in particolare che:
      il  prodotto  Biobit  DF  e'  uguale al prodotto di riferimento
denominato Primial WG;
      nel   frattempo   non   sono   intervenuti  nuovi  elementi  di
valutazione;
      l'impresa  richiedente  risulta  anche titolare del prodotto di
riferimento;
    Ritenuto  di  limitare la validita' dell'autorizzazione alla data
di  scadenza  dell'autorizzazione  del prodotto fitosanitario Primial
WG;
    Rilevato  che  per  il  rilascio  di  tale  autorizzazione non e'
richiesto  il  parere  della  commissione  consultiva  per i prodotti
fitosanitari  di  cui  all'art.  20  del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:

    A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 31 dicembre
2008  l'impresa Valent Biosciences, divisione della Sumitomo Chemical
Agro  Europe  Sas,  con  sede  a  Saint  Didier au Mont d'Or (Lione -
Francia)  in  Rue  Claude  Chappe  n. 2, Parc d'Affaires de Crecy, e'
autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il  prodotto fitosanitario
denominato  Biobit  DF con la composizione e alle condizioni indicate
nell'etichetta  allegata  al  presente  decreto, fatto comunque salvo
l'adeguamento  di  tale  prodotto  alle conclusioni della valutazione
comunitaria  della  sostanza  attiva  Bacillus  thuringiensis in esso
contenuta.
    Il  prodotto  e' confezionato nelle taglie da: g 50-100-250-500 e
Kg 1-5-10-25.
    Il  prodotto  in  questione e' importato in confezioni pronte per
l'impiego  dallo stabilimento dell'impresa estera A-Z Drying - Osage,
sita in Iowa (USA).
    Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13061.
    Sono  approvate  quale  parte  integrante del presente decreto le
etichette  allegate,  con  le  quali il prodotto deve essere posto in
commercio.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in via amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 5 giugno 2006
                                      Il direttore generale: Borrello