IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

  Visto  il  regolamento  (CE) n. 2528/2001 relativo alla conclusione
del  Protocollo che fissa le possibilita' di pesca e la contropartita
finanziaria  prevista nell'Accordo di pesca tra l'Unione europea e il
Governo  della  Repubblica Islamica di Mauritania del 20 giugno 1996,
durante  il  periodo  compreso  tra il 1° agosto 2001 ed il 31 agosto
2006;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19 gennaio  2006,  riguardante la
concessione  di  un  indennizzo a parziale copertura del danno subito
dagli  armatori di navi da pesca italiane autorizzate a pescare nelle
acque  della  Mauritania,  a  causa  del  fermo  biologico  di  pesca
supplementare   deciso  dal  Governo  della  Repubblica  Islamica  di
Mauritania, non previsto nell'accordo del 20 giugno 2006;
  Considerato   che   il   citato   decreto  19 gennaio  2006  faceva
riferimento all'art. 16 del Regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio
del  17 dicembre  1999,  cosi'  come  modificato dal Regolamento (CE)
2369/2002   del   Consiglio   del   20 dicembre  2002,  indicando  la
possibilita'  di concedere compensazioni finanziarie ad armatori ed a
marittimi   imbarcati  su  navi  da  pesca  comunitarie  in  caso  di
restrizioni  tecniche  imposte  ad  alcuni attrezzi o metodi di pesca
dalla normativa comunitaria;
  Considerato  che  il Regolamento (CE) n. 2792/99, del Consiglio del
17  dicembre,  all'art. 16 comma 1, lettera a), cosi' come modificato
dal Regolamento (CE) 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre, prevede
la  possibilita'  di  concedere  indennita'  per l'arresto temporaneo
delle  attivita' ad armatori e a marittimi imbarcati su navi da pesca
comunitarie, parametrate al danno realmente subito, in caso di evento
non  prevedibile  dovuto  in  particolare  a cause biologiche, per un
periodo  massimo  di  tre  mesi  o  di  sei mesi per l'intero periodo
2000-2006;
  Considerato  che  il mese supplementare di fermo biologico di pesca
proposto   dalla  Commissione  mista  dell'Accordo  di  pesca  e'  il
risultato di indagini scientifiche concernenti lo stato delle risorse
nella ZEE della Mauritania;
  Sentita  la  Commissione  Consultiva Centrale della pesca marittima
nella riunione del 16 dicembre 2005;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                             Beneficiari

  1.  In  conseguenza  del  fermo  biologico  supplementare  del mese
di maggio  2005  proposto dal Governo della Repubblica Islamica della
Mauritania   ed   accettato   dalla   Commissione  Mista  nell'ambito
dell'accordo  UE-Mauritania,  e'  concesso  un  indennizzo a parziale
copertura  del  danno subito dagli armatori di navi da pesca italiane
iscritte  in  prima  categoria  ed  abilitate  alla  pesca  oltre gli
stretti, autorizzate a pescare nelle acque della Mauritania in virtu'
dell'accordo  UE-Mauritania  di  cui  al Reg. 2528/01 del 17 dicembre
2001,  che  non  hanno  potuto esercitare la pesca dal l al 31 maggio
2005,  secondo le tabelle allegate, nei limiti di quanto disposto con
Reg. CE 2792/99 del Consiglio e successive modifiche (SFOP).
  2.  In  favore  degli  equipaggi  di  nazionalita'  comunitaria  e'
altresi'  concesso  un  indennizzo pari al minimo monetario garantito
stabilito  per  gli  imbarcati  su navi da pesca secondo il Contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  in  vigore  al  momento  del fermo
biologico.
  3.  Al  fine  della  corresponsione  degli  indennizzi  di  cui  ai
precedenti  commi  1  e  2 del presente articolo, gli armatori, entro
trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del presente decreto,
devono  formulare apposita domanda (con i previsti allegati 3 e 4) in
carta  semplice,  con  firma  autenticata,  sui  modelli  di  domanda
allegati al presente decreto, al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, viale
dell'Arte 16 - 00144 Roma.
  4.  Detti  indennizzi  non concorrono alla formazione del reddito e
sono scomputati dalla base imponibile determinata a norma dell'art. 5
del decreto legislativo n. 446/1997.