IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta comunale del comune di Ischia in data 3 febbraio 2006, n. 24, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania; Vista la delibera della giunta comunale del comune di Lacco Ameno in data 21 febbraio 2006, n. 12, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania; Vista la delibera della giunta comunale del comune di Casamicciola Terme in data 31 marzo 2006, n. 43, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania; Vista la delibera della giunta comunale del comune di Forio in data 6 marzo 2006, n. 32, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania; Vista la delibera della giunta comunale del comune di Barano d'Ischia in data 2 febbraio 2006, n. 14, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno trenta giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o quindici giorni in un albergo del comune di Barano d'Ischia, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare; Vista la nota del comune di Serrara Fontana in data 18 maggio 2006, prot. n. 5427, con la quale il Comune stesso formula le proprie proposte circa il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o quindci giorni in un albergo del comune di Serrara Fontana, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare; Vista la nota n. 2843, del 5 ottobre 2005, con la quale si richiedeva all'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida, l'emissione del parere di competenza; Vista la nota della prefettura di Napoli prot. n. 939 Gab/Urp, del 1° giugno 2006, con la quale si esprime il parere favorevole al divieto di afflusso e circolazione nel periodo estivo dei veicoli nell'Isola di Ischia; Vista la nota n. 2843, del 5 ottobre 2005, e la nota di sollecito n. 715, del 16 maggio 2006, con le quali si e' chiesto alla regione Campania l'emissione del parere di competenza; Vista l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sez. 3° - n. 1109, del 18 giugno 1999, che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola di Ischia, come facenti parte della «popolazione stabile dell'isola stessa»; Vista l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sez. 1° - n. 2972/2000, del 21 giugno 2000, che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal comune di Barano d'Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1. Divieto Dal 17 giugno 2006 al 30 settembre 2006 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'Isola.