IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Vista  la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato  che  ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, ora Ministro dei trasporti,
sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei
mesi   di   piu'   intenso   movimento  turistico,  l'afflusso  e  la
circolazione  nelle  piccole  isole di veicoli appartenenti a persone
non facenti parte della popolazione stabile;
  Vista  la  delibera  della  giunta comunale del comune di Ischia in
data  3 febbraio 2006, n. 24, concernente il divieto di afflusso e di
circolazione  sull'isola  di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori,  appartenenti  a  persone residenti nel territorio della
regione Campania;
  Vista  la  delibera della giunta comunale del comune di Lacco Ameno
in data 21 febbraio 2006, n. 12, concernente il divieto di afflusso e
di  circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli
e  ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della
regione Campania;
  Vista  la delibera della giunta comunale del comune di Casamicciola
Terme  in  data  31 marzo  2006,  n.  43,  concernente  il divieto di
afflusso  e  di  circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio della regione Campania;
  Vista la delibera della giunta comunale del comune di Forio in data
6 marzo  2006,  n.  32,  concernente  il  divieto  di  afflusso  e di
circolazione  sull'Isola  di  Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti nel territorio della
regione Campania;
  Vista  la  delibera  della  giunta  comunale  del  comune di Barano
d'Ischia  in  data  2 febbraio 2006, n. 14, concernente il divieto di
afflusso  e  di  circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio   della   regione   Campania   con  esclusione  di  quelli
appartenenti  ai  residenti  nella regione Campania che dimostrino di
soggiornare  almeno  trenta  giorni  in  casa  privata  con  regolare
contratto  di  affitto  o quindici giorni in un albergo del comune di
Barano  d'Ischia,  limitatamente  ad  un solo autoveicolo per ciascun
nucleo familiare;
  Vista la nota del comune di Serrara Fontana in data 18 maggio 2006,
prot.  n.  5427,  con  la  quale  il Comune stesso formula le proprie
proposte circa il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di
Ischia  degli  autoveicoli,  motoveicoli e ciclomotori appartenenti a
persone   residenti   nel   territorio  della  regione  Campania  con
esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania
che  dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata
con  regolare contratto di affitto o quindci giorni in un albergo del
comune  di  Serrara Fontana, limitatamente ad un solo autoveicolo per
ciascun nucleo familiare;
  Vista  la  nota  n.  2843,  del  5 ottobre  2005,  con  la quale si
richiedeva  all'Azienda  autonoma  di cura, soggiorno e turismo delle
isole di Ischia e di Procida, l'emissione del parere di competenza;
  Vista  la nota della prefettura di Napoli prot. n. 939 Gab/Urp, del
1° giugno  2006,  con  la  quale  si  esprime il parere favorevole al
divieto  di  afflusso  e  circolazione nel periodo estivo dei veicoli
nell'Isola di Ischia;
  Vista  la  nota n. 2843, del 5 ottobre 2005, e la nota di sollecito
n.  715,  del 16 maggio 2006, con le quali si e' chiesto alla regione
Campania l'emissione del parere di competenza;
  Vista  l'ordinanza  del  Tribunale  Amministrativo Regionale per il
Lazio  -  Sez.  3°  -  n.  1109,  del 18 giugno 1999, che considera i
soggetti  non  residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni
dell'isola  di  Ischia, come facenti parte della «popolazione stabile
dell'isola stessa»;
  Vista  l'ordinanza  del  Tribunale  Amministrativo Regionale per la
Campania  Sez. 1° - n. 2972/2000, del 21 giugno 2000, che ritiene che
la  soluzione  di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione
residente,  proposta  dal comune di Barano d'Ischia, in favore di una
deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato
contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione
turistica;
  Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati
atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                               Divieto
  Dal  17 giugno  2006 al 30 settembre 2006 sono vietati l'afflusso e
la  circolazione  sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme,
Barano  d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli
autoveicoli,   motoveicoli  e  ciclomotori,  appartenenti  a  persone
residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone
residenti  sul  territorio  della  regione Campania con esclusione di
quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile
dell'Isola.