IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Visti:  la  legge  19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo
27 gennaio  1992,  n.  115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297;   il  decreto  ministeriale  del  21 ottobre  1994,  n.  298,  e
successive  modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio  1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio
1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale
26 maggio  1998;  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 3000; il
decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il
decreto    legislativo    30 marzo   2001,   n.   165;   il   decreto
interministeriale  4 giugno  2001;  il  decreto  del Presidente della
Repubblica  18 gennaio  2002,  n. 54; il decreto legislativo 8 luglio
2003,  n.  277;  il  decreto  legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; il
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;
  Viste  l'istanza,  presentata  ai sensi dell'art. 12, com-mi 1 e 2,
del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dalla  persona  sotto  indicata,  nonche'  la documentazione
prodotta  a  corredo  dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti
formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n.
115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione corrispondente a quella cui la persona interessata
e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di conferenza di
servizi  nella  seduta del 30 maggio 2006, indetta ai sensi dell'art.
12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
  Ritenuto  che:  sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento,
atteso  che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova un
formazione  professionale adeguata per natura, composizione e durata;
il riconosimento non deve essere subordinato a misure compensative in
quanto  la  formazione  professionale  attestata non verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale   prescritta  dalla  legislazione  vigente  in  Italia;
l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione
professionale;
                              Decreta:
  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma  di  istruzione  superiore  «Magister  der Philosophie» -
indirizzo:  scienze  dello  sport  ed  educazione  fisica; filosofia,
pedagogia e psicologia, rilasciato il 29 giugno 1998 dall'Universita'
di Innsbruck;
    titolo  di  abilitazione  all'insegnamento:  «Zeugnis  u"ber  die
Zuru"cklegung  des  Unterrichtspaktikums»,  per le materie educazione
fisica,    filosofia;    rislasciato    dal    «Bundesgymnasium   und
Bundesrealgymnasium» di Vienna il 29 agosto 2005;
    posseduto  da  Alexander  Ertl,  nato  a Bolzano, il 27 settembre
1973,  di  cittadinanza  comunitaria  (italiana);  ai sensi e per gli
effetti  di  cui  al  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e'
titolo  di  abilitazione  all'esercizio  della professione di docente
nelle  scuole  italiane  di  istruzione  secondaria  nella  classe di
concorso:   29/A  «Educazione  fisica  negli  istituti  e  scuole  di
istruzione secondaria di secondo grado».
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 7 giugno 2006
                                     Il direttore generale: Criscuoli