IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto   l'art.  10  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.  510/2006,
concernente i controlli;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 2275/2003 del 22 dicembre 2003 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie;
  Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Visto  il  decreto  12  gennaio 2004, con il quale l'Agenzia per la
garanzia  della  qualita'  in  agricoltura  A.Q.A. e' stata designata
quale   Autorita'   pubblica   ad   effettuare   i   controlli  sulla
denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie;
  Visto  il  decreto  legge 18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare
l'art.  1,  commi 1  e 11 mediante i quali la denominazione Ministero
delle   politiche   agricole   e   forestali,  prevista  dal  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente
e  ad  ogni  effetto,  dalla denominazione: Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione di origine protetta Spressa
delle Giudicarie anche nella fase intercorrente tra la scadenza della
predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a  decorrere dalla data di scadenza della stessa
fissata  al  26 giugno 2006, alle medesime condizioni stabilite nella
predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione, concessa con decreto 12 gennaio 2004, all'Agenzia
per  la  garanzia della qualita' in agricoltura - A.Q.A., con sede in
San  Michele  all'Adige  (Trento),  via E. Mach n. 1, ad effettuare i
controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta  Spressa delle
Giudicarie,  registrata  con  il Regolamento (CE) n. 2275/2003 del 22
dicembre  2003,  e'  prorogata di centoventi giorni a far data dal 26
giugno 2006.