L'AUTORITA' Nella sua riunione di Consiglio del 7 giugno 2006; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003; Vista la Raccomandazione della Commissione europea n. 311/2003 sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva n. 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee legge n. 114 dell'8 maggio 2003; Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004 e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04, 2/04, 1/05 e 2/05; Vista la delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004; Vista la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005; Vista la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2005; Vista la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, concernente «Modifica della delibera n. 118/04/CONS recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230; Vista la delibera 2/06/CONS del 12 gennaio 2006 recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006; Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003; Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22; Vista la delibera n. 411/04/CONS recante «Consultazione pubblica sull'identificazione ed analisi del mercato delle linee affittate al dettaglio, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti della Commissione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 gennaio 2005, n. 1; Sentita, in data 15 febbraio la societa' Telecom Italia S.p.A.; Sentite, in data 15 febbraio, le societa' Albacom, Colt, Fastweb, Tiscali e Wind congiuntamente; Visti i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica; Visto il documento della societa' MCI Italia S.p.A., che pur non avendo partecipato all'audizione, ha inviato un documento con le proprie osservazioni al documento posto a consultazione pubblica; Considerate le risultanze della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 411/04/CONS e le valutazioni dell'Autorita' contenute nell'allegato A alla presente delibera; Vista la delibera n. 45/06/CONS, recante «Mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercati n. 13 e n. 14): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari»; Visto il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (AGCM), pervenuto in data 24 maggio 2006, relativo allo schema di provvedimento concernente «Mercato delle linee affittate al dettaglio» (Mercato n. 7 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE)» adottato dall'Autorita' in data 6 aprile 2006 e trasmesso all'AGCM in data 18 aprile 2005; Considerato che l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, tra le altre cose: a) auspica che l'Autorita', nel corso della prossima analisi di mercato, consideri la possibilita' di rivedere la definizione di mercato, estendendola a quei servizi di connettivita' che risultino sostituibili con i servizi di linee affittate, anche entro un termine inferiore ai diciotto mesi; b) rileva l'opportunita' che l'Autorita' individui precise disposizioni, ulteriori rispetto agli obblighi di non violazione della normativa a tutela della concorrenza di cui all'art. 4 dello schema di provvedimento, cosi' da definire i comportamenti consentiti all'operatore dominante; Considerato che l'Autorita' condivide il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato circa la possibilita' di rivedere - nell'ambito della prossima analisi di mercato in materia di linee affittate al dettaglio - la definizione del mercato, tenendo conto anche dei servizi di connettivita' con caratteristiche di sostituibilita' rispetto ai servizi di linee affittate, e che valutera' la possibilita' di avviare la suddetta analisi di mercato entro un termine inferiore ai diciotto mesi; Considerato che l'Autorita' provvedera' tempestivamente a definire, con il concorso di tutti gli operatori, l'architettura di rete ed i costi di un operatore alternativo efficiente rappresentativo, cosi' da disporre degli elementi necessari alle verifiche circa la replicabilita' delle offerte di linee affittate al dettaglio di Telecom Italia; Vista la lettera della Commissione europea SG-Greffe (2006) D/202655 del 17 maggio 2005 relativa allo schema di provvedimento concernente «Mercato dell'insieme minimo delle linee affittate in Italia» (Mercato n. 7 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE)» adottato dall'Autorita' in data 6 aprile 2005 e notificato alla Commissione europea ed ai Paesi membri in data 18 aprile 2006; Considerato che la Commissione, nella propria lettera, rileva che, «secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 5, della direttiva 2002/21/CE, l'Autorita' puo' adottare la decisone finale e, in tal caso, comunicarla alla Commissione»; Udita la relazione dei Commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Definizione del mercato delle linee affittate al dettaglio 1. L'Autorita' individua come mercato rilevante delle linee affittate al dettaglio il mercato delle basse velocita' - circuiti analogici e digitali di capacita' fino a 2 Mbit/s inclusi (insieme minimo). 2. Il mercato delle linee affittate al dettaglio definito al comma precedente ha dimensione nazionale.