IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto-legge  19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  16  febbraio  1995,  n.  35,  recante
disposizioni  urgenti  per  la ricostruzione nelle zone colpite dalle
eccezionali  avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella
prima  decade del mese di novembre 1994 e successive modificazioni ed
integrazioni   e,   in  particolare  l'art.  3-bis,  come  modificato
dall'art.  1-ter, lettera d) della legge 27 ottobre 1995, n. 438, che
prevede  l'assegnazione  alle  imprese  industriali,  commerciali, di
servizi,  comprese quelle turistico-alberghiere, nonche' alle imprese
artigiane, di un contributo pari al 30 per cento del valore dei danni
subiti  dai beni immobili e mobili, nel limite massimo complessivo di
300 milioni di lire per ciascuna impresa;
  Visti  i  decreti del Ministro del tesoro del 24 marzo 1995 e del 5
settembre  1995,  con i quali sono state stabilite le condizioni e le
modalita'  per  la  concessione  del  contributo  in conto capitale a
favore delle imprese dei vari settori danneggiate dall'alluvione;
  Visto  il  decreto-legge  3  maggio  1995, n. 154, convertito dalla
legge 30 luglio 1995, n. 265 e, in particolare, l'art. 5, comma 7, il
quale  prevede  che  le provvidenze previste dagli articoli 2 e 3-bis
della  legge  n.  35  del  1995,  si  intendono  applicabili anche ai
titolari  degli  studi professionali aventi sede nei territori di cui
all'art. 1 della medesima disposizione legislativa;
  Visto  il  decreto-legge  3  agosto  2004,  n. 220, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19  ottobre  2004,  n. 257, concernente
ulteriori  interventi  a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi
alluvionali del mese di novembre 1994 e, in particolare l'art. 1-bis,
il  quale,  prevede,  ai  commi  2  e  4,  che  ai soggetti che hanno
beneficiato  soltanto  del  contributo  in conto capitale o che hanno
estinto  il  finanziamento agevolato, la quota residua del contributo
e'  corrisposta  da  Mediocredito  centrale S.p.a. e da Artigiancassa
S.p.a.  nel  periodo  di  un  triennio con le modalita' stabilite con
decreto  di  natura  non  regolamentare  del Ministro dell'economia e
delle finanze;
  Visto  il  proprio decreto in data 29 dicembre 2004 con il quale e'
stata  data  attuazione  alla  predetta  disposizione legislativa con
riserva di provvedere con successivo decreto a stabilire le modalita'
di  erogazione  della  quota di contributo eccedente il finanziamento
agevolato  e  della  quota  residua del contributo a coloro che hanno
ricevuto  soltanto  il  contributo  in  conto  capitale  o  che hanno
rimborsato anticipatamente il finanziamento agevolato;
  Viste  le comunicazioni in data 16 e 18 novembre 2005, con le quali
Artigiancassa  e  MCC,  sulla  base  delle domande pervenute entro il
termine  del  30  giugno  2005 e risultate ammissibili hanno stimato,
rispettivamente,  in  14,5  milioni  e  in  77  milioni  di  euro  il
fabbisogno finanziario per l'attuazione dell'intervento;
  Visto  il  proprio decreto n. 024118 del 2 marzo 2006, con il quale
sul capitolo 7299 dello stato della spesa del Ministero dell'economia
e  delle  finanze  per l'anno finanziario 2006 e' stata apportata una
variazione  in aumento in termini di cassa per l'ammontare di ottanta
milioni di euro;
  Considerato  che  sussistono disponibilita' finanziarie sufficienti
per  procedere  alla  liquidazione  in un'unica soluzione della quota
residua di contributo;
  Ritenuto,  pertanto,  che ricorrono le condizioni necessarie per lo
scioglimento della suddetta riserva;
  Ritenuta,  altresi',  la  necessita'  di apportare modificazioni ed
integrazioni  al  predetto decreto del 29 dicembre 2004 allo scopo di
agevolare l'attuazione dell'intervento da parte dei soggetti gestori;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La  quota residua del contributo dovuta nei casi di cui al comma
2, ultimo periodo e al comma 4 dell'art. 1-bis della legge n. 257 del
2004 e' corrisposta ai beneficiari in un'unica soluzione, a decorrere
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto e secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle domande.